Tutti gli operatori sanitari dovranno essere obbligatoriamente assicurati per il danno erariale: possibile elemento di valutazione dell’offerta del servizio assicurativo?

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  della  persona assistita, nonché in materia di responsabilita’ professionale  degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)

 Vigente al: 1-4-2017 

di Sonia Lazzini

Ancora un’osservazione:

La rivalsa dell’assicuratore nei confronti del responsabile civile, operatore sanitario, sarà possibile solo nel caso quest’ultimo sia un dipendente di una struttura privata, mentre per quanto concerne il pubblico, vige la giurisdizione ESCLUSIVA della Corte dei Conti

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  la seguente legge:

Art. 1 – Sicurezza delle cure in sanità

  1. La sicurezza delle cure e’ parte costitutiva del diritto  alla salute  ed e’  perseguita  nell’interesse  dell’individuo  e   della collettività.

(…)

Art. 9.

(Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa)

(…)

  1. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.

(…)

  1. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.

SORGE SPONTANEA UNA DOMANDA:

QUALE SARA’ IL GIUDICE COMPETENTE PER QUELLE STRUTTURE ACCREDITATE (che per la Corte dei Conti sono soggette alla propria giurisdizione…)?

Per il testo integrale della Legge, comprensivo delle note:

https://appaltieassicurazioni.it/sostanziali-modifiche-ai-capitolati-delle-polizze-rctrco-tutte-le-strutture-sanitarie-pubbliche/

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  1. LA SICUREZZA DELLE CURE DIVENTA UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO (E ASSICURATO)

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