Il Tar Campania, Napoli sentenza numero 1359 dell’8 marzo 2017 non ha dubbi: la risposta, dopo aprile 2016, non può che essere negativa

Di Sonia Lazzini

Illegittima decadenza dell’affidamento e la revoca della aggiudicazione, in considerazione del fatto che l’aggiudicataria aveva presentato la cauzione definitiva mediante deposito di assegno circolare e quindi, in realtà, nelle forme di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Attesa l’equiparazione dell’assegno circolare al versamento in numerario, non si ravvisa il motivo giuridico per il quale la stazione appaltante ha ritenuto che la garanzia definitiva prestata dalla ricorrente (appunto, con il deposito di assegno circolare) non fosse idonea a costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

NON DEVE SFUGGIRE CHE ANCHE LA GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 104 COMMA 3 POTREBBE ESSERE PRESENTATA CON UN ASSEGNO CIRCOLARE

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