di Antonio Ciccia Messina

Perizie obbligatorie per i sinistri medici. Altrimenti non si potrà avviare la causa civile. E le assicurazioni saranno obbligate a partecipare. In alternativa agli accertamenti tecnici preventivi sarà attivata una mediazione obbligatoria. Il percorso del risarcimento del danno da responsabilità medica viene riscritto dalla legge sulla responsabilità sanitaria, approvato definitivamente dalla camera il 28 febbraio 2017 (si veda ItaliaOggi di ieri), che modifica i presupposti sia della responsabilità civile sia di quella penale. Quanto al medico si precisa che, in campo civile, la sua responsabilità è da fatto illecito (e cioè extracontrattuale) e non contrattuale: e questo vuol dire che è il danneggiato a dover provare la colpa del sanitario. In campo penale, inoltre, scompare la responsabilità del medico per imperizia. E mentre si dibatte sulla legge, che per il mondo dei medici consente di liberare i camici bianchi dalla cosiddetta «medicina difensiva» (leggasi: nel dubbio non fare niente per timore delle cause per danni), è necessario analizzare le possibile conseguenze legate a casi critici, ovvero quando capita un fatto in cui si sospetta della condotta del medico.

Civile. La legge istituisce un doppio binario. C’è una responsabilità della struttura sanitaria: è di natura contrattuale, con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni. Ovvero, è l’ospedale o la clinica che deve provare di avere fatto le cose per bene (non è il malato a dover provare l’inadempimento della struttura) e ci sarà un decennio di tempo per fare causa. C’è poi la responsabilità del medico: se chiamato in causa, risponde a titolo extra contrattuale, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni. È il paziente, quindi, che deve faticare a provare la condotta maldestra del sanitario e può farlo entro cinque anni. Per quanto riguarda gli importi, si applicano le tabelle del codice delle assicurazioni.

Procedimenti. Parola d’ordine: mettersi d’accordo e non incagliarsi in lunghe cause. Viene, così, imposto l’obbligo della perizia preventiva finalizzata alla conciliazione (articolo 696-bis codice di procedura civile). È un passaggio obbligato: solo se fallisce la conciliazione si può andare davanti a un giudice. Tra l’altro, a testimoniare l’importanza di questo nodo, i giudici dovranno affidare sempre (anche in campo penale) la consulenza e la perizia non a un singolo perito, ma a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. C’è un’alternativa all’accertamento tecnico obbligatorio (Atp) e cioè la mediazione obbligatoria, davanti agli organismi di mediazione pubblici o privati. Parti e assicurazioni (che coprono la responsabilità sanitaria) sono obbligati a partecipare all’Atp e le compagnie devono prendere una posizione (offrire il risarcimento o motivare perché non lo fanno). La mancata partecipazione, comprese le assicurazioni, al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Rivalse. La legge pone limiti alla rivalsa delle strutture sanitarie nei confronti dei medici: su stabiliscono tetti massimi di importo e si stabilisce che si deve tenere conto delle reali condizioni organizzative e strutturali in cui il medico ha operato.

Assicurazione. Introdotti l’obbligo di assicurazione per strutture e medici. Viene prevista l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione e viene varato un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Penale e linee guida. Viene inserito nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, sulla responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si distinguono i fatti commessi con negligenza o imprudenza dai fatti commessi con imperizia. Nelle prime due ipotesi il trattamento è parificato a tutte le altre lesioni e agli altri omicidi colposi. Per le imperizie la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste da linee guida che dovranno essere scritte anche con la partecipazione delle associazioni dei medici.
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