IL VOSTRO QUESITO

La RC postuma di una polizza rischi “imprese” recita: “L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza, purché denunciati all’Impresa non oltre 6 anni dalla data di ultimazione lavori”.
Il 1° comma del 1900 c.c. recita che “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione …”.
“Tempo dell’assicurazione” e “validità di polizza” coincidono? Con la clausola suesposta, se disdetto il contratto, sono coperto per eventuali richieste pervenute successivamente perché i lavori eseguiti rientrano nel limite temporale previsto e all’epoca ero assicurato, oppure viene respinta la richiesta perché all’atto del ricevimento della denuncia la polizza non è più in corso? Il cliente ha versato un premio aggiuntivo per estendere i benefici dell’assicurazione a 6 anni dalla data di ultimazione lavori.
Come potrebbe garantirsi, con la nuova compagnia, per i lavori effettuati in vigenza della precedente polizza?
Trattasi di clausola vessatoria, e come tale necessità di approvazione specifica?

L’ESPERTO RISPONDE


La RC postuma, al di là della durata della prestazione convenuta, opera a partire dalla consegna dei lavori (che corrisponde al collaudo provvisorio se si tratta di opere civili) per i danni che si manifestino durante il periodo di validità della polizza (2 anni, 6 anni o al più dieci anni dalla decorrenza) la cui causa risale al periodo di esecuzione dei lavori.
In effetti, come in una polizza “malattia”, l’insorgenza deve risalire al periodo di esecuzione dell’opera (per comprendere gli errori di progettazione che risalgono ad un periodo antecedente all’esecuzione degli stessi ci deve essere una esplicita pattuizione) mentre la manifestazione deve esserci nel periodo postumo, ovvero dopo la consegna, a lavori ultimati, fino al termine pattuito con la possibilità di accettazione di denunce tardive di sinistri occorsi in tale periodo; in altri termini si può convenire un termine entro il quale, dopo la cessazione della polizza, sono accettate denunce tardive (entro due mesi o sei mesi o un anno).
Generalmente il premio per la RC postuma è pagato per l’intero periodo per cui non ci dovrebbe essere possibilità di disdetta mentre è previsto il “recesso” a seguito di sinistro.
In caso di recesso la compagnia restituisce la parte di premio pagato e non goduto.
Il recesso normalmente è una condizione vessatoria per cui è soggetto alla doppia firma.
Una volta divenuto operativo il recesso la polizza non è più operativo per eventuali denunce tardive.
In ogni caso, se c’è disdetta (quando la polizza lo preveda) o recesso altre compagnie non sono disponibili a subentrare in un contratto disdettato o rescisso.