Presupposto dell’accertamento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni ricevute dal defunto è l’accertamento che:

  • la vittima avesse un reddito da lavoro;
  • la vittima destinasse il proprio reddito da lavoro a pro della famiglia;
  • la morte della vittima abbia determinato la riduzione o la cessazione delle elargizioni.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che lo stesso reddito goduto dal defunto, dopo la morte di questi, venne attribuito alla di lui vedova.

Nel caso di specie, pertanto, è mancato l’accertamento di uno degli elementi costitutivi del danno, ovvero la perdita patrimoniale.

Ne consegue che vanamente la Corte d’appello si è soffermata ad indagare i presupposti ed i limiti dell’istituto della compensatio lucri cum damno; ma di ciò potrebbe discorrersi solo in presenza di un pregiudizio patrimoniale accertato, le cui conseguenze siano però elise dalla percezione, da parte della vittima, di emolumenti o altre utilità.

Pertanto la Corte d’appello ha effettivamente violato gli artt. 1223 e 2056 c.c., liquidando un danno della cui esistenza non vi era prova, e anzi ne era provata l’inesistenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 7 marzo 2017 n. 5605