Il relativo parere dovrà essere dato entro il 5 aprile 2017

a cura di Sonia Lazzini

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. – Atto n. 397

Si segnalano:

L’articolo 55 apporta una serie di modifiche all’articolo 93 del Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura di affidamento (cosiddette garanzie provvisorie, per distinguerle da quelle definitive disciplinate dall’articolo 103 del Codice). Le principali modifiche riguardano: gli affidamenti sotto i 40.000 euro (per i quali la garanzia diviene una scelta facoltativa della stazione appaltante); la possibilità di prestare la cauzione anche con bonifico o in assegni; l’introduzione di agevolazioni per gli operatori economici di piccole dimensioni (riduzione del 50 per cento dell’importo della garanzia ed esonero dall’obbligo di corredare l’offerta dall’impegno di un fideiussore)

(…)

Con l’articolo 64 si interviene sull’articolo 103 del Codice in materia di garanzie definitive. Oltre a correggere un refuso, si prevede che, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, la polizza obbligatoria per la liquidazione della rata di saldo debba contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto al committente, non appena questi lo richieda. Si estende poi anche alle polizze assicurative l’obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, ora previsto solo per le garanzie fideiussorie. Infine si inseriscono anche gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro tra quelli per i quali la stazione appaltante può non richiedere la garanzia.

L’articolo 65 apporta modifiche all’articolo 104, comma 10, del Codice in materia di garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore, introducendo il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.

al Senato

Il ministro DELRIO Chiarisce  che le integrazioni e correzioni contenute nello schema di decreto in esame non inficiano la struttura del nuovo Codice degli appalti, del quale sono mantenute le linee essenziali e gli elementi più innovativi, come la valorizzazione della progettazione, la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti, il contrasto alla corruzione e la semplificazione degli adempimenti (testimoniata anche dalla drastica riduzione del numero delle norme rispetto al precedente Codice).

Ammette che il primo anno di attuazione del nuovo Codice è stato caratterizzato da una serie di difficoltà, ampiamente comprensibili data la complessità della materia e la necessità di una serie di adeguamenti e adempimenti di accompagnamento. Le modifiche proposte dall’atto del Governo in esame mirano appunto a facilitare e completare l’applicazione della nuova disciplina, senza stravolgerne l’impostazione. Precisando che la maggior parte delle correzioni hanno carattere marginale, si sofferma quindi sulle modifiche più sostanziali.

alla Camera

Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto reca disposizioni di carattere sostanziale, che intervengono su vari ambiti, taluni di rilevanza strategica, della normativa sui contratti pubblici.

Alcune modifiche recepiscono le osservazioni emerse nel corso delle due consultazioni, che sono state svolte nei mesi scorsi, una che ha riguardato in generale le stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del Codice, l’altra lo stesso schema di provvedimento al nostro esame. Altre sono state adottate in esito alle valutazioni riguardanti i primi mesi dell’applicazione, anche se, come è stato rilevato più volte in Commissione Ambiente, una più compiuta valutazione sul codice sarà possibile solo una volta definito tutto l’impianto attuativo a seguito della definitiva adozione dei vari provvedimenti.

Ricorda che la Commissione ha seguito e segue con costante attenzione la riforma degli appalti pubblici e delle concessioni in un lavoro, che è iniziato con l’esame in fase ascendente delle direttive n. 23, n. 24, e n. 25 del 2014, è proseguito con l’esame della legge delega e del relativo decreto delegato, e sta continuando nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Codice, congiuntamente con il Senato, e nell’esame delle linee guida trasmesse dall’ANAC. Rileva che, in questi mesi, la Commissione ha avuto modo di raccogliere una serie di considerazioni importanti emerse nell’ambito delle audizioni svolte, di cui anche il Governo ha tenuto conto nella redazione dello schema di decreto correttivo.

Reputa opportuno e necessario che anche l’esame di questo provvedimento avvenga in sinergia con l’altro ramo del Parlamento, tenuto conto del lavoro comune svolto in questi mesi e in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo recante il codice, quando – lo ricorda – le due Commissioni hanno espresso un articolato parere di contenuto identico.

Il provvedimento all’esame reca un gran numero di modifiche alla disciplina vigente, che andranno valutate attentamente, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge delega e di quanto emerso in questi mesi nel corso delle audizioni svolte. Si augura che l’esame si svolga in modo costruttivo e che le Commissioni di Camera e Senato possano approvare un parere condiviso.

Per i testi integrali dei verbali delle due sedute , si legga qui

https://appaltieassicurazioni.it/ministro-delrio-chiarisce-le-integrazioni-correzioni-contenute-nello-schema-decreto-esame-non-inficiano-la-struttura-del-codice-degli-appalti/

https://appaltieassicurazioni.it/larticolo-55-apporta-serie-modifiche-allarticolo-93-del-codice-riguardante-le-garanzie-la-partecipazione-alla-procedura-affidamento-cosiddette-garanzie-provvisorie-distinguerle/

ne parliamo già giovedi 23 marzo 2017

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