Rilevano le aliquote applicate di norma nello Stato estero
di Stefano Loconte e Francesca Paulon

Forfettone condizionato per i Res non dom. Per godere dei meccanismi di esclusione della doppia imposizione previsti dalle Convenzioni, è necessario e imprescindibile che vi sia imposizione ordinaria anche in Italia. L’applicazione di un’imposta sostitutiva, infatti, potrebbe precludere l’utilizzabilità del meccanismo del riconoscimento del credito di imposta per quanto pagato negli altri Stati esteri. Questo lo scenario in cui si incardina la tassa da 100 mila euro che chiude la partita sui redditi esteri, costituito dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016 che ha inserito l’art. 24-bis nel Tuir) e dal provvedimento attuativo emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 8 marzo (si veda ItaliaOggi di ieri).

Nell’applicazione della norma diventa fondamentale l’analisi del professionista al fine di operare secondo il meccanismo di cherry picking: vi è la possibilità di optare per il regime sostitutivo limitatamente ad alcune giurisdizioni, applicando ai redditi esclusi le aliquote ordinarie. Soltanto analizzando le aliquote applicate ordinariamente dagli Stati esteri in cui il neo residente produce i redditi si potrà valutare la convenienza o meno di includere tali giurisdizioni all’interno del regime opzionale forfettario. Il rischio da evitare, infatti, è proprio quello di erodere il vantaggio fiscale dello spostamento della residenza in Italia in regime sostitutivo a causa del pagamento di elevate imposte nel Paese estero. Imposte non scomputabili in Italia proprio a causa della preclusione dettata dalla differente natura delle stesse rispetto alla sostitutiva italiana. L’esclusione di talune giurisdizioni dall’opzione graverà, da un lato, il neocontribuente di una tassazione su quei redditi certamente più elevata in quanto ordinaria, ma gli garantirà, dall’altro, la possibilità di utilizzare il credito di imposta e recuperare quanto già pagato all’estero.

La grande novità dell’istanza di interpello facoltativa emersa nel provvedimento dell’amministrazione finanziaria disciplinante le modalità applicative per l’esercizio dell’opzione, pone il soggetto interessato ad accedere al nuovo regime nelle condizioni di pianificare in maniera più oculata l’assoggettamento dei propri redditi all’opzione.

L’analisi necessaria al fine di individuare quale possa essere considerato reddito estero passa dalla lettura «a specchio» dall’art. 23 del Tuir. Utilizzando il criterio di reciprocità, consideriamo come redditi di fonte estera quelli che la norma considera non prodotti nel territorio Italiano ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti. La nuova norma, però, esclude espressamente da questo regime di favore le plusvalenze che derivano dalle cessioni di partecipazioni qualificate (art. 67 del Tuir) per i primi cinque periodi di imposta di validità dell’opzione. Pertanto, i capital gain realizzati nei primi cinque anni saranno assoggettati al regime ordinario di imposizione, concorrendo parzialmente alla formazione della base imponibile Irpef, nella misura del 49,72%, al netto di eventuali minusvalenze.

Sui redditi esteri così individuati l’esercizio dell’opzione per il regime Res non dom garantisce un’imposizione forfetaria su base annuale, la quale come detto ammonta a 100 mila euro (25 mila nel caso dei familiari). Essendo quella in parola una imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera, non si applicano le regole di tassazione ordinaria. Questo comporta delle conseguenze di non poco conto. Il regime opzionale di tassazione in Italia comporta un beneficio per il neo contribuente che si concretizza in un pagamento agevolato rispetto al quantum che sarebbe dovuto dallo stesso qualora venisse applicato il principio della world wide taxation con conseguente tassazione ad aliquota Irpef ordinaria. Tale imposizione «alternativa», chiaramente, ha effetti limitatamente all’ambito di sovranità fiscale italiana, nulla potendo sull’eventuale tassazione operata dallo Stato estero in cui i redditi sono prodotti. Lo Stato estero ben può assoggettare ad imposta il medesimo reddito comportando così un fenomeno di doppia imposizione fiscale. Ecco perché è necessario analizzare le aliquote applicate ordinariamente dagli Stati esteri in cui il neo residente produce i redditi, valutando la convenienza o meno di includere tali giurisdizioni all’interno del regime opzionale forfetario.

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