Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, a esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o a omettere l’intrapresa della marcia.

Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 9 marzo 2017 n. 11429