Per aiutarci ad individuare i soggetti (strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private e tutti gli operatori sanitari) destinatari dei nuovi obblighi assicurativi in materia di sanità, è stato appena pubblicato un Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri sulla Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Va infatti segnalato che “Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale” (articolo 1 comma 3 della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 in vigore dal primo aprile 2017).

di Sonia LAzzini

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017.
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 65 del 18 marzo 2017 – Serie generale)

Capo I

Art. 1. Oggetto
1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:
a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica;
b) Assistenza distrettuale;
c) Assistenza ospedaliera.
2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle attività, servizi e prestazioni individuati dal presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante.

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Art. 4.
Assistenza sanitaria di base
1. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.

Capo IV
ASSISTENZA SOCIOSANITARIA
Art. 21.
Percorsi assistenziali integrati
1. I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area sanitaria e all’area dei servizi sociali.

non dimentichiamo infatti che

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Art. 1.

(Sicurezza delle cure in sanità)

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Ne parleremo qui (https://appaltieassicurazioni.it/videoconferenze/)