Nella sicurezza sul lavoro, la diligenza richiesta è esclusivamente quella esigibile per essere l’infortunio ricollegabile a un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza e alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti.

Così come non può accollarsi al datore di lavoro l’onere di garantire un ambiente di lavoro a rischio zero quando di per sé il rischio di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, egualmente non può pretendersi l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili.

Diversamente vi sarebbe una responsabilità oggettiva in quanto attribuita quando la diligenza richiesta sia già stata soddisfatta, al pari del caso in cui una prestazione sia ineseguibile o la diligenza richiesta non sia più esigibile.

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2017 n. 4970