Rivoluzione in ambito sanitario di responsabilità ed obblighi assicurativi

In terza lettura alla Camera, il 28 febbraio 2017 è stata approvato in via definitiva il disegno di Legge dal titolo: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La discussione finale si è svolta non senza alcuni momenti di polemica e di accusa nei confronti della maggioranza di voler facilitare, con alcune norme , le compagnie di Assicurazioni piuttosto che tutelare la professione sanitarie e/o gli eventuali danneggiati

Da un’attenta lettura però forse così proprio non è…

di Sonia Lazzini

A dire la verità il testo non brilla per la sua naturale facilità di interpretazione:specialmente, solo a titolo di esempio,  per quanto riguarda:

la responsabilità  penale degli operatori sanitari;

la differenziazione di regime di responsabilità civile per le strutture, pubbliche e private (contrattuale) con la responsabilità extracontrattuale delle singole persone;

la giurisdizione della Corte dei Conti (per i dipendenti pubblici);

la giurisdizione del giudice ordinario (per i dipendenti privati) con possibilità di rivalsa anche da parte delle Compagnie di Assicurazioni

e tanto altro ancora …

QUI IL TESTO DELLA NORMA INTEGRALE

In particolare, l’articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile.

La disposizione prevede:

  • l’obbligo di assicurazione  (o di adozione di un’analoga misura) per la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d’opera,  a  carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e  private , anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica ; si specifica inoltre che l’obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero – come aggiunto dal Senato- in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina;
  • con un periodo aggiunto al Senato, l’obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un’analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista);
  • Il comma 2 prevede l’obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività  a l di fuori di una delle strutture di cui al comma 1;
  • in una logica più generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento è stata prevista al comma 3 l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave.

A breve le nostre iniziative di informazione/formazione.