Su chi chiede la rendita anticipata i costi d’erogazione
di Daniele Cirioli

La Rita non sarà gratis. Chi richiederà la «rendita integrativa temporanea anticipata» (gemella dell’Ape), infatti, dovrà pagare al fondo pensione il costo d’erogazione. Lo stabilisce la Covip nella nota prot. n. 1174/2017 indirizzata ai fondi pensione, dettando le istruzioni in vista dell’entrata in vigore della misura. Il costo andrà pagato sulle singole rate ovvero in forma di «una tantum». Per accedere alla Rita, inoltre, andrà prodotta la certificazione dell’Inps sull’Ape (anticipo pensionistico).

La Rita. Introdotta dall’ultima legge di Bilancio la Rita è la possibilità di ottenere una «rendita temporanea» dal proprio fondo pensione da parte di tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati. La misura fa il paio con l’Ape, tanto che trova applicazione per lo stesso periodo (dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018) e con i medesimi requisiti. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla previdenza integrativa e, precisamente, sottolinea la Covip, alle forme pensionistiche complementari (cioè ai fondi pensioni) in regime di contribuzione definita (si sa quanto si paga di contributi, ma non si sa precisamente quanto sarà la prestazione). Ne sono esclusi, per contro, i lavoratori iscritti a fondi pensione in regime di prestazione definitiva (si sa quale sarà la prestazione).

Le condizioni. Finalità della Rita è offrire ai lavoratori un sostegno finanziario, in vista della maturazione dei requisiti per la pensione. Le condizioni di praticabilità sono due: a) possesso dei requisiti per l’Ape (si veda tabella); 2) cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, spiega la Covip, per aver diritto alla Rita i lavoratori dovranno produrre la certificazione rilasciata dall’Inps ai fini del riconoscimento del diritto all’Ape, la quale costituisce «condizione indispensabile». Il fatto di dover produrre il certificato Ape, tuttavia, non vuol dire che il lavoratore ne debba fare anche richiesta: l’importante è possederne i requisiti, mentre il lavoratore resta libero di decidere di fruire solo della Rita, solo dell’Ape o di entrambe le prestazioni (Ape e Rita).

La rendita. La Rita praticamente è l’erogazione frazionata del montante accumulato nel fondo pensione dal lavoratore. Spetta a quest’ultimo decidere quanta parte del montante trasformare in Rita e anche il periodo di erogazione, che va dalla richiesta fino alla pensione Inps per una durata massima di 3 anni e 7 mesi (vincolata al requisito Ape). Per quanto riguarda la periodicità del frazionamento, invece, la Covip rimette la decisione ai fondi pensione, suggerendo di fornire più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze dei lavoratori.

Modulistica. Sotto il profilo informativo, la Covip ritiene sufficiente che i fondi pensione predispongano: a) un documento ad hoc per spiegare le caratteristiche della Rita, con evidenza delle condizioni per la fruizione, delle periodicità previste e delle modalità di erogazione; b) un «modulo» di richiesta della prestazione. Non ritiene necessario, invece, apportare integrazioni agli statuti e regolamenti e alle note informative, poiché la misura ha carattere sperimentale.

Il costo. Nel documento informativo sulla Rita vanno chiaramente esplicitati gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata ovvero una tantum. Tali importi dovranno essere comunque contenuti e limitati alle spese amministrative sostenute.
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