di Carlo Giuro
Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei relativi decreti legislativi lo scorso gennaio, si è completata la attuazione della nuova disciplina sulle unioni civili. Quali sono i riflessi previdenziali? La premessa è che l’unione civile tra persone dello stesso sesso attribuisce ai soggetti che la contraggono uno status pari a quello di coniuge. Partendo allora dalla previdenza obbligatoria va citato il recente messaggio Inps del 21 dicembre 2016.
L’istituto precisa proprio come a decorrere dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà), ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (pensione ai superstiti, pensione di reversibilità, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge. Anche il Tfr maturato spetta poi al partner dell’unione. Che succede con riferimento alla previdenza complementare?
Come evidenziato in un recente approfondimento sul blog del Mefop, anche per i fondi pensione tutte le prerogative del coniuge dell’iscritto sono riconosciute al soggetto che abbia con l’iscritto un’unione civile. I profili sono costituiti prima di tutto dalle anticipazioni per spese sanitarie, vale a dire la possibilità di accedere ad un anticipo sulla posizione individuale a fronte di gravi situazioni che comportino il pagamento di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, prevedendo che dette situazioni debbano riguardare l’aderente, il coniuge o i figli.
Altro tema è il riscatto per premorienza, in base al quale in caso di decesso dell’aderente ad un fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione l’intera posizione è riscattata dagli eredi (e quindi anche dal coniuge) ovvero dai diversi beneficiari designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari su base individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro. Nelle forme pensionistiche complementari collettive la posizione resta invece acquisita al fondo pensione. Dal punto di vista fiscale va ricordato come le prestazioni erogate ad un erede dell’aderente (o, si presume, a un diverso beneficiario designato) sono escluse dall’applicazione dell’imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto, e soggette a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15% sull’importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti.
Il soggetto che abbia stipulato con l’iscritto un’unione civile può configurarsi poi come familiare a carico nel caso in cui possieda un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Quali sono i riflessi in materia di previdenza complementare? Con riferimento all’adesione potrebbe configurarsi la possibilità di iscriversi al medesimo fondo pensione collettivo di riferimento, nel caso in cui il relativo Statuto lo preveda. In caso contrario sarà sempre possibile l’iscrizione a forme pensionistiche individuali.
Dal punto di vista fiscale è possibile poi beneficiare delle agevolazioni fiscali (deducibilità) nel caso in cui si versino contributi nell’interesse dei familiari a carico. In tal caso la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale la persona sia a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro annui. (riproduzione riservata)
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