La responsabilità derivante dai danni da infiltrazioni negli appartamenti sottostanti è ripartita tra i condomini che ne hanno uso esclusivo e tutti gli altri, nella misura rispettiva di un terzo e due terzi, a norma dell’art. 1126 c.c.

La situazione differisce nei casi in cui il danno sia imputabile esclusivamente al titolare del diritto di uso della terrazza sovrastante l’appartamento infiltrato.

Cassazione civile sez. II, 07/02/2017 n. 3239