di Francesco Cerisano

Appalti pubblici col freno a mano tirato nonostante il decreto correttivo del Codice. Su cui, in attesa dell’approvazione definitiva, si può dare per il momento un giudizio in chiaroscuro. Il settore continuerà a essere bloccato fino a quando non sarà definito l’elenco dei soggetti aggregatori della domanda, ossia le centrali di committenza a cui spetterà bandire le gare per gli acquisti di importo superiore a 40 mila euro. Una soglia che, peraltro, non è ancora ben chiaro se vada calcolata per singolo affidamento o su base biennale (forniture) o triennale (opere). Il decreto correttivo ha il pregio di non stravolgere l’impianto originario del dlgs 50/2016, ma difficilmente potrà rilanciare il settore se perdurerà l’inerzia dell’Anac. È quanto è emerso nel corso di un incontro organizzato a Milano dallo studio Stefanelli&Stefanelli di Bologna per sviscerare le novità del decreto. Novità per lo più positive e condivisibili, intramezzate, tuttavia, da alcune norme più discutibili. Vanno accolte con favore, per esempio, le norme che facilitano la partecipazione alle gare dei consorzi, professionisti compresi, o quelle che eliminano le sanzioni economiche in caso di soccorso istruttorio. Disco verde, infine, ai cosiddetti appalti integrati, anche se la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere viene circoscritta a solo due ipotesi (estrema urgenza se il progetto è di terzi, o netta prevalenza dell’elemento tecnologico rispetto al prezzo se il progetto è della p.a.). Accanto a queste buone notizie, tuttavia, ve ne sono altre che potrebbero avere un impatto dirompente. Si pensi all’obbligatorio inserimento (prima era facoltativo) della clausola sociale negli appalti ad alta intensità di manodopera o alla norma che negli appalti sotto-soglia impone il principio di rotazione degli «inviti» in luogo degli affidamenti. Per non parlare di quella che non a caso è stata apertamente definita una «norma chimera», ossia la previsione secondo cui, al fine di contrastare il ricorso al lavoro nero, in sede di rilascio del Durc, Inps, Inail e Cassa edile debbano verificare anche la congruità dell’incidenza della manodopera relativamente alla specificità del contratto affidato. Un adempimento che rischia di rimanere lettera morta a causa della difficoltà nell’incrocio dei dati. Sul subappalto, infine, è stata reintrodotto il divieto oltre il 30% ma solo per la categoria prevalente, mentre viene previsto l’obbligo di depositare in gara la terna dei subappaltatori ma solo quando lo ritiene necessario la stazione appaltante.
Fonte: