Spezzoni utilizzabili per tutti i trattamenti pensionistici
di Daniele Cirioli

Via libera al nuovo cumulo contributivo, versione riveduta dalla legge Bilancio del 2017. Tra le novità, l’estensione alle casse professionali; ma proprio i professionisti dovranno pazientare: le istruzioni Inps diffuse ieri con circolare n. 60/2017, infatti, lasciano fuori per ora i periodi versati presso le casse professionali (ci sarà una nuova circolare). Il nuovo cumulo permette di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, ai superstiti e d’inabilità e può essere fatto valere anche da soggetti che abbiano già maturato il diritto a una pensione.

Cumulo 2.0. Il cumulo è la facoltà che consente a chi abbia lavorato e versato contributi in diverse gestioni di sommarli (appunto «cumularli»), per maturare il diritto a una pensione che altrimenti non verrebbe raggiunto in nessuna delle gestioni interessate. La facoltà, operativa dal 2013, è stata riveduta dalla legge Bilancio 2017 con alcune novità con decorrenza 1° gennaio 2017:

a) estensione alle casse dei professionisti (dlgs n. 509/1994 e dlgs n. 103/1996);

b) applicabilità alla pensione anticipata (fino al 31 dicembre 2016 consente di maturare solo la pensione di vecchiaia);

c) utilizzabilità anche da parte di soggetti che abbiano i requisiti per il diritto a una pensione.

Professionisti in stand-by. Le istruzioni dettate dall’Inps riguardano esclusivamente le ipotesi di cumulo dei periodi non coincidenti da parte di lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione all’Inps (gestione lavoratori dipendenti o autonomi,) alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive. L’Inps rinvia a una successiva circolare, invece, le istruzioni con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi presso le casse professionali.

Quattro tipologie di pensioni. Come accennato, il campo applicativo del nuovo cumulo è più ampio; è utilizzabile, infatti, per il diritto a: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione indiretta, pensione inabilità. In tutti le ipotesi, la facoltà di cumulo non è esercitabile qualora l’interessato sia già titolare di una pensione diretta a carico di una delle gestioni cui si applica il nuovo cumulo (incluse le casse professionali).

L’Inps precisa che, nel caso di pensione di vecchiaia e anticipata (i requisiti sono in tabella), il trattamento non può avere una decorrenza anteriore al 1° febbraio. Inoltre, nel determinare l’anzianità contributiva ciascuna gestione deve tener conto delle regole proprie vigenti all’atto della presentazione della domanda. Per conseguire la pensione anticipata, inoltre, è richiesta la cessazione dell’eventuale rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda la pensione indiretta, l’Inps precisa che la nuova facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo a una pensione in una delle gestioni che sono interessate al cumulo. La facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti per morti avvenute dal 1° gennaio 2017; la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Le domande. Le nuove regole valgono anche per chi abbia già fatto domanda entro il 31 dicembre scorso. In particolare, le domande non ancora definite dall’Inps, presentate dai soggetti:

– in possesso dei vecchi requisiti della disciplina vigente al 31 dicembre, saranno esaminate in base a tale disciplina;

– non in possesso dei vecchi requisiti saranno esaminate in base alla nuova disciplina, come le domande di pensione in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017.

Qualora le domande riguardino periodi presso casse professionali, l’Inps non le respingerà ma le terrà in evidenza in attesa delle relative istruzioni.
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