IL VOSTRO QUESITO

Faccio riferimento alla polizza infortuni ed alla limitazione del contratto ad età dell’assicurato non superiori ad anni 80 (ad esempio).
In caso di contratto in vigore, nel quale l’assicurato raggiunge tale età alla scadenza annuale della copertura e l’assicuratore continua ad incassare la quietanza, cosa avviene in caso di sinistro anche laddove sia presente la dicitura di polizza “in caso di compimento dell’età in corso di contratto l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tale caso verranno restituiti”?

L’ESPERTO RISPONDE


Il quesito è normato dall’art. 47 del Reg. ISVAP 35/2010, che recita esattamente così: “Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese non possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non sia stato restituito dall’impresa”.
Quanto previsto nel contratto, ovvero che non possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, non rispetta quanto disposto dal citato regolamento, salvo che la restituzione del premio non avvenga prima del verificarsi del sinistro. Qualora ciò non avvenga il sinistro dovrà essere considerato regolarmente in copertura.