Il nuovo decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo “impatta notevolmente sull’organizzazione e sulle procedure dei soggetti destinatari, tra i quali anche le imprese nostre associate esercenti le assicurazioni sulla vita”. Lo sostiene l’Ania, che è intervenuta lunedì in un’audizione presso le Commissioni riunite di Giustizia e Finanze della Camera.

L’Ania sofferma in particolare l’attenzione “su alcune disposizioni che valutiamo come prioritarie per la concreta operatività delle imprese assicuratrici e per l’applicazione efficace e proporzionata della nuova disciplina, e sulla cui formulazione ci permettiamo di esprimere forti perplessità e preoccupazioni”. Si tratta, più in particolare, delle disposizioni concernenti: i titolari effettivi; l’adeguata verifica semplificata della clientela, con particolare riferimento alle polizze collettive e alle polizze “di puro rischio”; l’apparato sanzionatorio, con particolare riguardo alla segnalazione delle operazione sospette (SOS); l’entrata in vigore della nuova normativa.

L’Ania ritiene “fondamentale mantenere la sanzione per l’omessa segnalazione di un’operazione sospetta, eliminando peròo’ contestualmente la nuova e incongrua previsione di una sanzione (peraltro di identico ammontare) per il caso della segnalazione tardiva’. Focarelli puntualizza al riguardo che ‘la fattispecie della segnalazione tardiva non è mai stata contemplata dalla normativa antiriciclaggio (e antiterrorismo), dal 1991 a oggi, e non è prevista neppure dalla normativa comunitaria. La scelta di non sanzionare le segnalazioni tardive, a nostro avviso, era e sarebbe tuttora opportuna, poiché risulta estremamente difficoltoso e potenzialmente arbitrario stabilire con la necessaria certezza a quale momento di partenza si debba ancorare il presunto ritardo nella segnalazione di un’operazione sospetta”.

Inoltre, ai fini di un corretto adeguamento del settore assicurativo e, più in generale, di tutti i settori coinvolti dalla specifica normativa, l’Ania ritiene “necessario fissare anche un periodo di almeno 6 mesi per l’applicazione da parte delle imprese delle disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza. Appare evidente, infatti, che le imprese non possono progettare cambiamenti organizzativi e procedurali e investire risorse in tali cambiamenti fintantoché non siano certe o ragionevolmente sicure delle scelte che saranno assunte dalle Autorità competenti in materia”, conclude.

In allegato l’intervento integrale di D. Focarelli.

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