In salita il risarcimento di danni da sinistro stradale. La denuncia è dell’Oua, Organismo unitario dell’avvocatura, che punta l’indice contro alcune norme del Ddl Concorrenza, all’esame del senato, e in particolare contro l’obbligo di indicare il testimone fin dalla prima denuncia e l’obbligo per l’interessato di attendere 60 giorni per iniziare la causa se l’assicurazione sospetta una frode. E Anche Aneis, l’Associazione nazionale esperti infortunistica stradale, denuncia “ulteriori e gravosi oneri a carico degli assicurati”.

La prima prescrizione, sottolineano i vertici dell’Oua, è una trappola per i danneggiati. L’assicurato, si legge in una nota a firma del presidente Mirella Casiello, e del coordinatore e del segretario della commissione responsabilità Civile, Angelo Massimo Perrini e Marco Montozzi, molto spesso privo di informazioni specifiche e di assistenza tecnica, qualora in sede di denuncia di sinistro, fatta magari telefonicamente a qualche call center delocalizzato piuttosto che davanti a personale amministrativo di agenzia, non provvederà a indicare eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente decadrà dal diritto previsto dal codice di procedura civile di indicare i testimoni nei termini di legge.

In effetti la disposizione in esame prevede che in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Fatto salvo ciò che risulta dai verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale. Cioè non si possono più indicare testimoni e magari da questo deriva l’impossibilità di provare il proprio diritto e la perdita del risarcimento.

Tra l’altro se è l’assicurazione a richiedere i nomi dei testimoni si apre un lungo periodi di tempo (120 giorni) per lo scambio del nominativo delle persone informate sui fatti.

Secondo l’Oua, poi, c’è un altro punto critico. Il Ddl prevede una causa di improcedibilità dell’azione per “sospetto” di frode, sulla base di autonome valutazioni discrezionali dell’assicuratore. Nella nota in esame si legge che è stato dato potere all’assicuratore, una parte privata senza rilievo pubblicistico, di poter impedire al danneggiato di fargli causa per altri sessanta giorni. Infatti, tale termine si aggiunge ad analogo termine che era già previsto dalle norme generali (articolo 145 Codice delle assicurazioni): questo significa impedire l’esercizio di una facoltà costituzionalmente garantita, rischiando di favorire atteggiamenti dilatori.

Da qui la richiesta dell’Oua di modificare il testo, il quale, in mancanza di una correzione, creerebbe uno speciale rito assicurativo, cadenzato da preclusioni incostituzionali a carico dei danneggiati che intendono agire in giudizio nei confronti delle imprese assicurative.

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