di Marco Ottaviano 

Al via le domande per nuovi rimborsi delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima del 1° aprile 2010. Dal 23 febbraio all’8 aprile 2016 è possibile presentare alla concessionaria servizi assicurativi pubblici Cosap la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti.

Deve essere inviata una domanda per ogni singola polizza per la quale si chiede il rimborso. Le domande di rimborso, corredate della relativa documentazione, sono istruite da Cosap secondo l’ordine cronologico di presentazione. È con il terzo avviso del ministero dello sviluppo economico che viene aperta una nuova finestra per la richiesta dei rimborsi delle polizze dormienti. Ricordiamo che le cosiddette polizze dormienti sono polizze vita scadute e andate in prescrizione senza che il beneficiario si sia attivato, entro i termini prestabiliti (in genere uno o due anni dopo la scadenza del contratto), per incassare quanto gli spettava.

Conclusione fase procedimentale. Se la documentazione prodotta dall’istante non consente di definire, con accoglimento o reiezione, la domanda di rimborso, Consap provvederà a richiedere le opportune integrazioni all’istante nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso. L’istruttoria si conclude in ogni caso entro il 20 settembre 2016. Entro tale data dovranno quindi pervenire tutti i documenti ritenuti utili all’accoglimento della domanda. Una integrazione pervenuta oltre tale data sarà considerata irricevibile. Le istanze che, entro tale data, non risulteranno idoneamente completate con la documentazione integrativa richiesta da Consap saranno respinte. All’esito dell’istruttoria, Consap, a seconda dei casi, comunica l’accoglimento o la reiezione motivata dell’istanza. Entro la fine del mese di ottobre 2016 sarà comunicata la percentuale corrisposta, da calcolarsi rapportando lo stanziamento disponibile con l’ammontare totale delle domande accolte. Conclusa l’istruttoria Consap, entro la fine del mese di novembre 2016, determinerà l’ammontare complessivo degli importi da rimborsare e chiederà al MiSe l’accredito della relativa somma. Consap provvederà a disporre i rimborsi in favore dei singoli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all’accredito al Mise.

Casi richiesta rimborsi. Il rimborso delle polizze dormienti si può richiedere quando l’evento (ad esempio la morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato sono avvenuti dopo il 1° gennaio 2006, la compagnia di assicurazione o la banca (l’intermediario) che ha venduto la polizza non ha liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al fondo rapporti dormienti e il beneficiario non ha già avuto alcun rimborso anche parziale dalle precedenti iniziative. Nel caso in cui il totale degli importi delle domande accolte sia inferiore allo stanziamento disponibile, per ciascuna polizza chiesta a rimborso sarà corrisposto il 70% dell’importo devoluto dall’intermediario al fondo rapporti dormienti. Nel caso in cui lo stanziamento sia insufficiente a soddisfare, pro quota del 70%, tutte le domande accolte ai sensi del presente avviso, si procederà a un rimborso in misura proporzionalmente ridotta. L’esatta quantificazione dell’importo da corrispondere per le istanze accolte, fermo restando il limite massimo del 70%, potrà essere effettuata solo all’esito dell’istruttoria di tutte le domande di rimborso presentate, dunque nel mese di ottobre 2016 .Sulle somme riconosciute non saranno riconosciuti oneri accessori né interessi.
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