Nella responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull’insegnante, è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell’evento e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Cassazione civile sez. III, 13/11/2015 n. 23202