Fino a 18 anni di carcere per l’omicidio stradale colposo
di Enrico Santi

Dal 25 marzo i conducenti devono prestare attenzione a non provocare con la loro condotta di guida imprudente lesioni gravi, gravissime o mortali: le conseguenze rischiano di essere pesantissime, con gravi procedimenti penali e l’interdizione alla guida per molti anni. Da ieri, infatti, è in vigore la legge n. 41 del 23 marzo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo, che introduce i nuovi reati modificando contestualmente alcune disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale e del codice stradale. Nell’ipotesi dell’omicidio stradale provocato con colpa, la pena della reclusione sarà compresa tra 2 e 12 anni in relazione alla gravità delle violazioni delle regole stradali e potrà aumentare sensibilmente (anche fino a 18 anni) in presenza di alcune specifiche aggravanti. E con il ritiro della patente scatterà anche l’interdizione alla guida per un periodo compreso tra 5 e 30 anni.

Ma è soprattutto per le nuove ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime che le importanti novità rischiano di condizionare pesantemente la vita personale o professionale dei patentati. Oltre alle dirette conseguenze penali (reclusione da 3 mesi a 5 anni per le lesioni gravi e da 1 anno e 6 mesi a 7 anni per le lesioni gravissime, aumentabili con le aggravanti delle lesioni a più persone e della fuga), scatterà il ritiro della patente e l’interdizione al riconseguimento della patente per un periodo compreso tra 5 e 12 anni. Soprattutto, mentre per le lesioni personali colpose lievi derivanti da incidente stradale la procedibilità resterà, come in passato, a querela di parte, per le nuove ipotesi di lesioni gravi (con prognosi superiore a 40 giorni) o gravissime la procedibilità sarà d’ufficio. Pertanto, non potrà più verificarsi il caso in cui il conducente che abbia provocato l’incidente con lesioni gravi riesca a restare indenne dal procedimento penale. Ipotesi finora possibile, quando il ferito si accontentava del risarcimento dell’assicurazione. Ora non sarà più così. Se l’organo di polizia stradale attribuirà a un conducente la colpa delle lesioni provocate, per lui scatterà la comunicazione di reato, il ritiro della patente e l’impossibilità di guidare per un lungo periodo di tempo. Basterà una semplice distrazione, una violazione leggera di una generica norma di comportamento nella guida, per restare senza patente per 5 anni. E se l’interessato è stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave (art. 186, cc. 2, lett. b) e c), e 2-bis, cds), anche provocando un incidente (art. 187, c. 2-bis), oppure in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, c. 1, cds), anche provocando un sinistro (art. 187, c. 1-bis, cds), il divieto di guida aumenterà a 10 anni. Nell’ipotesi di fuga (art. 189, c. 1, cds), poi, questo periodo di interdizione salirà a 12 anni. Senza alcuna possibilità di scappatoia. Risulta evidente che d’ora in poi assumeranno un’importanza ancora più rilevante i rilievi dei sinistri stradali che saranno effettuati dagli organi di polizia stradale. Il rischio pericoloso, però, è che, d’ora in poi, di fronte al timore di subire con certezza una condanna penale e di perdere la patente per molti anni, il trasgressore sia portato a tentare la fuga, pur costituendo ora una forte aggravante. Alimentando così il preoccupante fenomeno dei casi di pirateria stradale.
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