di Stefano Manzelli

Per verificare la condotta di guida del pirata della strada incorso in un sinistro dopo l’entrata in vigore della stretta sull’omicidio stradale e sulle lesioni risulteranno utili le risultanze di qualsiasi impianto di videosorveglianza presente nella zona dell’incidente. Ma anche tutti i sistemi digitali installati a bordo dei veicoli come cronotachigrafo e scatola nera.

Su questi riscontri e su tutte le altre importanti valutazioni tecniche e testimoniali ricercate dagli organi di polizia spetterà poi al prefetto decidere se disporre tempestivamente la sospensione della patente per un periodo molto prolungato nel caso in cui risulti evidente la responsabilità dell’autista.

Lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare del 25 marzo 2016 dedicata all’omicidio stradale.

La legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo, ha innovato sostanzialmente le misure punitive previste in caso di sinistro stradale con lesioni giudicate guaribili in un periodo di tempo superiore a 40 giorni e in caso di decesso (si veda ItaliaOggi del 26/03/2016).

Per questo motivo l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha diramato istruzioni ad hoc, molto puntuali. Per quanto riguarda il reato di omicidio stradale dopo aver differenziato le tre tipologie (generica, grave e gravissima) il ministero si sofferma sulle aggravanti derivanti dalla condotta di guida. Per quanto riguarda l’eccesso di velocità risultano utili tutti gli strumenti che consentono di effettuare una valutazione quantitativa, anche se non omologati in tal senso. Oltre ai dispositivi del veicolo sarà quindi opportuno reperire elementi utili alla determinazione indiretta della velocità del mezzo. Testimonianze e riprese dei sistemi di videosorveglianza saranno importanti anche per verificare il passaggio con il semaforo rosso, la circolazione contromano o l’inversione di marcia con visibilità limitata. Oppure per documentare un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale od oltrepassando la striscia continua di mezzeria.

Le medesime considerazioni di opportunità investigativa a parere del Viminale ora scattano anche in tutte le ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, sempre procedibili d’ufficio. In questo caso l’arresto in flagranza del reato non sarà possibile nell’ipotesi in cui il conducente negligente si sia fermato dopo l’incidente. La nuova procedibilità d’ufficio delle lesioni personali gravi o gravissime «impone una rinnovata attenzione nell’attività di rilevamento e ricostruzione del sinistro stradale», specifica la circolare. Anche in relazione ad aggravanti come la mancanza di patente e di assicurazione e alle attenuanti come nel caso di concorso di colpa. Siccome per tutte le ipotesi di omicidio e lesioni stradali gravi è prevista l’applicazione della revoca della patente la polizia stradale dovrà prestare particolare attenzione fin dal primo atto di indagine. Se nell’immediatezza risulta evidente la responsabilità del solo conducente la polizia dovrà procedere al ritiro immediato della licenza. Diversamente e ordinariamente spetterà al prefetto valutare dai rapporti degli organi di vigilanza la condotta del trasgressore e disporre la sospensione cautelare anche molto lunga, fino a dieci anni, della patente.

Attenzione agli accertamenti medici coattivi. Se l’indagato rifiuta di sottoporsi ai normali controlli di polizia per l’accertamento della guida alterata dall’alcol e dalla droga la procura potrà autorizzare la polizia ad effettuare dei controlli sanitari obbligatori a carico del conducente. Per i ricorsi alle multe riferite a questi reati diventa competente il tribunale, conclude la circolare. Lo prevede l’art. 221 del codice stradale che con la novella appena entrata in vigore trasferisce il destino della sanzioni amministrative connesse ai nuovi reati alla competenza del giudice penale. Purché non venga effettuato il pagamento liberatorio della multa nei termini di legge.
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