di Dario Ferrara

L’impresa che presenta l’offerta incompleta per l’appalto perde parte della cauzione depositata anche se si ritira dalla gara. E ciò perché a far scattare la sanzione di cui agli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del codice dei contratti pubblici basta che la documentazione risulti insufficiente, al di là dei successivi sviluppi della procedura, perché serve a evitare «inutili aggravi procedimentali»: l’impresa che non si avvale del soccorso istruttorio per mettersi in regola, dunque, deve rassegnarsi all’escussione parziale della polizza fideiussoria depositata a garanzia della cauzione quando si candidò all’appalto. È quanto emerge dalla sentenza 66/2016, pubblicata dalla prima sezione del Tar Emilia-Romagna.

Sono dolori per l’azienda che non risulta a posto con l’autorità anticorruzione e con la normativa a tutela dei diversamente abili: nell’offerta manca il codice Passoe di registrazione presso il servizio Avcpass, il sistema di controllo dei requisiti per ottenere lavori pubblici targato Anac; la società paga la sanzione pecuniaria pari allo 0,5% dell’importo posto a base di gara. E ciò benché in sede cautelare sia scattata la sospensione: la multa era stata ritenuta «inutilmente afflittiva» proprio perché l’impresa aveva deciso di abbandonare la gara, invece che servirsi del soccorso istruttorio introdotto dalla legge 114/14 sulle semplificazioni amministrative. Oggi i giudici spiegano invece che la sanzione serve solo a garantire «offerte serie e ponderate» negli appalti, al di là del perdurante interesse alla gara.

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