Circa il risarcimento del danno contrattuale per responsabilità professionale del notaio, al fine di determinare da quando decorre la prescrizione bisogna verificare, non la data di stipula del rogito, ma il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del cliente-creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con sentenza 3176 del 18/2/16. Per i giudici inoltre, nell’ambito della responsabilità contrattuale, nell’alveo della quale va ricondotta quella professionale per l’inadempimento della prestazione d’opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio), l’inadempimento stesso (parziale o totale) si configura come l’evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’art. 1223 cc, della condotta inadempiente. Quindi, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento, occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. Tale danno può sorgere contestualmente con l’inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta (in senso logico-giuridico) la fonte del danno dal danno stesso. Esiste, quindi, una correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e la decorrenza della prescrizione, che, in base all’art. 2935 cc, è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga a esistenza con l’insorgenza del danno risarcibile. Tale principio trova conferma in un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre: Cass., 6 febbraio 2004, n. 2287; Cass., 22 luglio 2005, n. 15504; Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504) secondo cui «l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore (art. 1218 cod. civ.) presuppone la produzione del danno, non diversamente dall’azione di responsabilità extracontrattuale, ancorché l’inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall’effetto dannoso. Ne consegue che la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento».
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