Corte Suprema di Cassazione, Sezione III, sentenza numero 4890 del 14 marzo 2016

A cura di Sonia Lazzini

Non è terzo colui che partecipa ad una attività cui si riferisce l’assicurazione e non ad una attività occasionale, complementare a quella assicurata.

Nelle condizioni particolari di polizza si legge infatti che “sono esclusi dalla qualifica di terzi i subappaltatori e loro dipendenti; tutti coloro che, indipendentemente dal rapporto con il Comune assicurato, subiscano danno in conseguenza alla loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione”.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1342 e 1362 e ss. c.c., unitamente a insufficiente e contraddittoria motivazione e si censura quella parte della statuizione in cui è stata ritenuta non sussistente la copertura assicurativa.

4.1. La Corte di merito ha escluso che l’attività posta in essere dal Rottigni potesse essere ricompresa nella copertura assicurativa, interpretando sia le condizioni particolari che quelle generali del contratto.

Secondo la Corte, l’art. 4.1. delle condizioni particolari, integrato dall’art. 1, lett. a (cd. clausola a testo libero), si riferisce genericamente ai rischi oggetto della polizza, “esercizio e funzionamento dei pubblici servizi mortuari”; il 3.4. si riferisce ai prestatori di lavoro dell’assicurato; il 3.1.

si riferisce ai terzi, con esclusione dei soggetti indicati nel punto 3.2., secondo il quale, sono esclusi dalla qualifica di terzi i subappaltatori e loro dipendenti; tutti coloro che, indipendentemente dal rapporto con il Comune assicurato, subiscano danno in conseguenza alla loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, con la specificazione ( 4.11 lett. b) che sono considerati terzi “i titolari e i dipendenti di imprese, quali imprese di trasporti, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione”

Sulla base di tali disposizioni contrattuali, la Corte di merito ha ritenuto che, poiché il Rottigni si è infortunato mentre svolgeva una attività integrante quella di tumulazione, e poiché tale attività non è complementare a quella assicurata, è un terzo escluso, avendo partecipato ad una attività cui si riferisce l’assicurazione e non ad una attività occasionale, complementare a quella assicurata.

4.2. Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1342, a norma del quale nei contratti standard le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle contenute nel modulo se incompatibili; sostiene che la corte di merito non avrebbe dovuto applicare l’art. 3.2. del modulo, che non considera terzi quelli che partecipano della attività cui si riferisce l’assicurazione, perché questa contrasterebbe con le clausole dattiloscritta che non considera terzi lo Stato e l’ente di appartenenza, considera terzi gli amministratori dipendenti e istruttori sportivi.

Sotto un secondo profilo sostiene la violazione dell’art. 1370 c.c. nella parte in cui, nel dubbio, la clausola non sia stata interpretata a favore del contraente, posto che in senso ampio il Rottigni – quale dipendente occasionale della impresa di pompe funebri – stava svolgendo attività complementare a quella assicurata (quella propria dei necrofori), aveva portato il feretro in prossimità della tomba, aveva aiutato a calarlo, stava scendendo nella tomba (quando è caduto) per aiutare i necrofori a posizionare la bara nel loculo.

4.3.Le censure non hanno pregio e vanno rigettate.

Di nessuna specifica consistenza sono i dedotti vizi motivazionali di insufficienza e contraddittorietà, avendo il giudice argomentato logicamente e congruamente in ordine all’interpretazione delle clausole, mentre il ricorrente prospetta una diversa interpretazione a sé favorevole.

La censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 1342 c.c. difetta di specificità atteso che il ricorrente si limita a giustapporre la regolamentazione contenuta nel modulo concernente i terzi a quella contenuta nella clausola dattiloscritta, senza indicare specificamente le ragioni della pretesa incompatibilità.

Priva di pregio è, pure, il profilo attinente alla violazione dell’art.1370 c.c.

Nella specie, infatti, manca il presupposto dell’incertezza nella interpretazione delle clausole.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il ricorso nell’interpretazione del contratto al criterio dettato dall’art. 1370 cod. civ., secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l’autore di essa, è solo sussidiario, dovendo essere adottato dall’interprete soltanto se, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole (Cass. n. 11278 del 2005; n. 12721 del 2007). Ed, invero, la Corte di merito ha interpretato le clausole nella loro letteralità e sistematicità come non equivoche rispetto al loro contenuto.