Di Stefania Peveraro
Saranno pubblicate a breve anche in italiano le linee guida dell’Esma, l’Authority europea dei mercati finanziari, in materia di criteri di valutazione delle conoscenze e delle competenze dei consulenti, così come previsto dalla Direttiva 2014/65, cosiddetta Mifid2. Le linee guida in inglese sono già state pubblicate dall’Esma lo scorso 17 dicembre, ma la data della pubblicazione in italiano e nelle altre lingue europee non è un fatto secondario, perché è proprio da quella data che scatterà il conteggio dei 60 giorni di tempo per le Authority di vigilanza nazionali di fare loro quelle linee guida ed eventualmente apportare correttivi in senso più restrittivo.

Lo ha detto chiaro ieri Salvatore Gomi, team leader Investment and reporting della divisione investor protection and intermediaries dell’Esma, in occasione del suo intervento al convegno (il secondo di una serie sul tema Mifid) organizzato a Milano da Assoreti e MF-Milano Finanza.

Gnoni ha anche aggiunto che è ragionevole attendersi che l’applicazione delle linee guida Esma venga fatta slittare al 3 gennaio 2018, in linea con l’entrata in vigore della Mifid, che appunto ormai tutti danno per scontato slitterà di un anno, appunto a quella data, a seguito di una proposta in questo senso da parte della Commissione Ue.

L’esperto di Esma ha spiegato che Mifid2 attribuirà alle Autorità di Vigilanza «nuovi poteri, parzialmente rafforzati e arricchiti di una nuova prerogativa: la capacità di intervenire su prodotti e pratiche individuati come potenzialmente pericolosi per gli investitori».

Le linee guida Esma si traducono sostanzialmente in due concetti: le imprese di investimento devono assicurare e dimostrare che le persone addette alla consulenza siano dotate di un’esperienza adeguata e di una qualifica idonea.

Il primo aspetto, ha chiarito Gnoni, prevede «che un dipendente dimostri la capacità di prestare i servizi di consulenza fornendo prova di una precedenza esperienza lavorativa, a fronte di un periodo minimo di sei mesi».

Ma appunto qui, ha sottolineato Gnoni, «le Autorità nazionali potranno avere voce in capitolo e prevedere che il periodo minimo di esperienza debba essere più lungo».
Quanto all’altro aspetto, ha continuato l’esperto di Esma, «chiunque voglia erogare consulenze» in ambito finanziario «dovrà indicare una qualifica posseduta o un esame/corso di formazione», che comprovino, per esempio, «che il consulente è in grado di comprendere i rischi impliciti dei prodotti offerti, che conosce gli oneri e le spese applicate ai clienti, che sa adempiere agli obblighi di adeguatezza, che sa spiegare come funzionano gli strumenti, che è in grado di mettere in relazione il profilo di rischio dei prodotti con quello dei clienti, che sa spiegare la differenza tra rendimenti passati e aspettative future, e via dicendo».

Il personale non ancora in possesso dei requisiti, tuttavia, ha aggiunto Gnoni, «potrà operare sotto supervisione di un esperto per un massimo di quattro anni. Ma anche su questo punto le varie Consob nazionali potranno dire la loro ed eventualmente essere più severe e decidere che il periodo massimo sotto tutela sia più breve». (riproduzione riservata)
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