Pagina a cura di Enrico Santi

Pene severe per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime commessi dal conducente di veicoli che si rende responsabile del tragico evento a causa della sua condotta di guida imprudente, particolarmente nei casi di guida con alcol o droghe. Lo prevede la legge che introduce i due nuovi reati stradali, licenziata in via definitiva lo scorso 2 marzo. Nell’ipotesi generica di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (diverse da quelle indicate più sotto) è prevista la reclusione da 2 a 7 anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona (art. 589-bis, comma 1, del codice penale); da 3 mesi a 1 anno in caso di lesioni gravi e da 1 anno a 3 anni in caso di lesioni gravissime (art. 590-bis, comma 1, del codice penale). La pena della reclusione diventa più severa, ovvero da 5 a 10 anni per l’omicidio stradale; da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime, quando il fatto è causato per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trova in una delle seguenti condizioni o situazioni, di cui ai nuovi artt. 589-bis, commi 4 e 5, e 590-bis, commi 4 e 5, del codice penale: è in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, procede in centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, circolare procede su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, attraversa un’intersezione con il semaforo rosso, circola contromano, fa inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassa in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Le pene più alte, con la reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime, sono previste dai nuovi artt. 589-bis, commi 2 e 3, e 590-bis, commi 2 e 3, del codice penale, cioè quando l’evento è provocato nelle ipotesi più gravi di guida di veicoli a motore sotto l’effetto di alcol o droghe. Nel caso dell’omicidio stradale con le violazioni più gravi del codice della strada o in stato di ebbrezza alcolica media (art. 589-bis, comma 4, del codice penale), l’interessato non può conseguire la patente per 15 anni; con le altre violazioni stradali elencate dall’art. 589-bis, comma 5, del codice penale, il periodo di interdizione al conseguimento della patente è di dieci anni. Il termine sale a 20 anni se il conducente è stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave oppure per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine sale fino a 30 anni qualora l’autista non si sia fermato a prestare assistenza e si sia dato alla fuga. Nel caso dell’omicidio con violazioni non gravi del codice della strada (art. 589-bis, comma 1, del codice penale) e delle lesioni personali gravi o gravissime (art. 590-bis del codice penale), il periodo di interdizione al riconseguimento della patente è di 5 anni, che sale a 10 anni se il conducente è stato precedentemente condannato per i reati di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e c), e 2-bis, o all’art. 187, c.ommi1 e 1-bis. Il termine sale fino a 12 anni qualora l’autista non si sia fermato a prestare assistenza e si sia dato alla fuga. Se il conducente è titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale (da annotare nell’anagrafe nazionale dei conducenti).
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