di Diego Pagliai. Senior Manager Bernoni Grant Thornton 

Nell’ambito delle operazioni di coassicurazione, i compensi relativi alle commissioni di delega sono esenti da Iva. La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 5457 depositata il 16 dicembre 2015, ha affrontato l’annosa questione della qualificazione ai fini Iva di tali operazioni, uniformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale.

È noto il dibattito che vede l’Agenzia delle entrate e le compagnie assicurative su posizioni opposte con riferimento alle cosiddette commissioni di delega in ambito assicurativo.

Il contratto di «coassicurazione» persegue la finalità della ripartizione del rischio assicurato fra più compagnie di assicurazione (le compagnie coassicuratrici) secondo quote predeterminate tra i vari assicuratori, in modo che ciascuno di essi risponda unicamente della quota personalmente assicurata, generando separati atti giuridici in ordine ai quali ciascun coassicuratore diventa titolare di singole posizioni giuridiche relativamente al proprio contratto; il tutto assicurando, attraverso tale meccanismo, l’unitarietà nella gestione del rapporto nei confronti del cliente (art. 1911 c.c.).

Tutte le operazioni eseguite, nel contesto di una coassicurazione, dalla delegataria anche per conto delle deleganti nei rapporti con l’assicurato rappresentano, pertanto, un momento del più articolato unitario contratto di assicurazione.

Secondo i giudici meneghini la clausola di delega dà luogo a un rapporto di mandato con rappresentanza tra l’impresa delegataria e le imprese coassicuratrici (anche nel solco della giurisprudenza extra-tributaria sul tema: v. Cassazione n. 4799/2001); secondo gli stessi giudici, «gli importi addebitati a titolo di commissione di delega, non possono essere qualificati come prestazioni diverse e autonome rispetto a quella assicurativa, dovendosi raffigurare nella stessa un “unicum” con l’originario contratto di assicurazione, quale prestazione accessoria dello stesso».

Ricordato che:

1. l’art. 10, comma 1, n. 2), dpr 633/1972 prevede il regime di esenzione per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, che il punto n. 9) del medesimo articolo prevede l’esenzione per le prestazioni di mandato, mediazione, intermediazione relative alle operazioni tra cui sono incluse quelle del citato punto n. 2) e che l’art. 12 del medesimo decreto estende alle prestazioni accessorie il regime tributario proprio dell’operazione principale;

2. una prestazione si configura come accessoria quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per la realizzazione o la fruizione nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (si immagini, nel caso di specie, la complessità e la difficoltà di dover parcellizzare le varie incombenze di polizza).

Sulla base di tali presupposti, i giudici hanno confermato che i compensi relativi alle commissioni di delega devono ritenersi esenti da Iva, confermando la sentenza di primo grado.
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