È facoltà dell’assicurazione, qualora avesse versato somme non dovute, richiederle alla parte danneggiata. È quanto stabilito dai giudici della sesta sezione civile -3 della Corte di cassazione con la sentenza n. 22316 dello scorso 2 novembre. La conclusione cui era giunta la Corte di merito nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, ha ritenuto che l’azione di indebito proposta dall’assicuratore, che aveva pagato al danneggiato somme non dovute, doveva essere esercitata nei confronti dello stesso danneggiato e non dell’assicurato. Secondo gli Ermellini è facoltà dell’assicuratore quella di pagare l’indennità direttamente al danneggiato, purché ne dia preventivo avviso all’assicurato, al quale non è, tuttavia, dato di impedirlo, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge. Tale facoltà, viene evidenziato nella sentenza in commento, si trasformerà in obbligo allorquando dovesse essere la parte assicurata a chiedere all’assicuratore di pagare al danneggiato. Però, sottolineano i giudici di piazza Cavour, in entrambi i casi «è del tutto evidente che l’assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, ove risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria». Invece, è stato osservato nella sentenza in commento che nel caso in cui l’assicuratore abbia pagato direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato o senza esserne richiesto dallo stesso, l’assicuratore stesso potrà utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., non nei confronti del danneggiato (verso il quale il pagamento è dipeso da una libera scelta dell’assicuratore), ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto ed in sostituzione di lui. Pertanto da ciò deriva il pacifico principio secondo cui l’assicuratore della responsabilità civile, il quale abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che in base a sentenza di condanna avrebbe dovuto pagargli l’assicurato, può esercitare l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nei confronti dell’ accipiens, qualora la sentenza di condanna sia riformata nel senso della non debenza (anche parziale) della somma, di tal che il pagamento rimanga privo di causa (si veda anche Cass. 10/3/2013 n. 11121).
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