Autori: Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 273 – marzo 2016

L’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conosciuto come la riforma delle pensioni Fornero di certo ha segnato una profonda trasformazione del sistema previdenziale italiano.
Ricordiamo sinteticamente quali le novità che furono introdotte:
• il passaggio al sistema di calcolo contributivo per tutti, anche per i soggetti destinatari del regime retributivo (almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995);
• l’abolizione della pensione di anzianità, per il cui riconoscimento era necessario il perfezionamento di un determinato coefficiente numerico determinato dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva (cosiddetta “quota”);
• l’elevazione dei requisiti minimi di accesso sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, per tutti i soggetti che maturano il diritto a pensione dal 2012;
• la riconferma del principio già introdotto dalla legge 122/2012 di revisione periodica dei requisiti di pensione, per tenere conto dell’eventuale incremento riscontrato della speranza di vita e ha agganciato tale meccanismo anche al requisito contributivo relativo all’anzianità contributiva. Ha inoltre portato da tre a soli due anni la frequenza degli adeguamenti dei requisiti;
• l’eliminazione delle finestre d’uscita (legge n. 247 del 2007) e di quelle mobili (legge n. 122 del 2010).
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