L’unica circostanza idonea a escludere la responsabilità del datore di lavoro, che abbia violato le norme in materia antinfortunistica, è la condotta abnorme del lavoratore, dovendosi intendere con tale espressione il comportamento che, per la sua imprevedibilità, si collochi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’attuazione delle misure di prevenzione; la mera colpa concorrente del lavoratore, dunque, non esclude la responsabilità del datore di lavoro; il caso deciso era relativo all’infortunio occorso a un lavoratore dipendente che aveva usato un macchinario non sottoposto alla dovuta manutenzione.

Cassazione penale sez. IV, 22/10/2015 n. 44811