Valutazione preliminare del rischio di incendio (per gli occupanti e per i beni tutelati) per gli edifici sottoposti a tutela. Sulla base della valutazione è necessaria una strategia composta di soluzioni tecniche affinché sia assicurato un grado di sicurezza antincendio equivalente a quello della regola tecnica alla quale si intende derogare. È con la circolare del 15 marzo 2016 prot. 3181 del dipartimento dei vigili del fuoco del ministero dell’interno avente ad oggetto «linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al dpr 1° agosto 2011 n. 151». Negli edifici sottoposti a tutela, in relazione alle destinazioni d’uso, dovranno osservarsi le regole tecniche di prevenzione incendi, ovvero per le attività non normate, si dovrà ricorrere ai criteri generali di prevenzione e incendio. Oltre alla sicurezza antincendio, vanno tenute in conto diverse problematiche quali la conservazione, la tutela, il restauro e anche gli aspetti di ordine strutturale, di uso e di anticrimine. Diventa fondamentale garantire che l’obiettivo della «salvaguardia della vita umana» sia integrato con quello della «salvaguardia del patrimonio culturale». Il vincolo imposto all’immobile da tutelare comporta l’imprescindibile dovere di conservazione e l’obbligo di autorizzazione preventiva, da parte della sovraintendenza per ogni intervento sul manufatto, limitatamente agli aspetti che si riferiscono alle prescrizioni contenute nella dichiarazione di interesse culturale della stessa. Il vincolo può essere posto sull’immobile nella completezza, in una sua parte, sul suo contenuto ma anche nel suo aspetto esteriore. Rientrano in questa fattispecie, il cosiddetto vincolo indiretto e quello pertinenziale, che rispondono alla necessità di evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni immobili culturali.

Marco Ottaviano
Fonte: