di Stefano Manzelli

Non è possibile ordinare il prelievo di sangue al pirata della strada gravemente alterato dall’alcol o dalla droga anche in caso di un coinvolgimento dell’autista in una ipotesi di omicidio stradale. Sarà molto facile, però, incorrere in limitazioni della libertà personale con condotte di guida poco prudenti e sfortunate.

Lo ha evidenziato la procura di Trento con la circolare del 29 marzo 2016. La stretta sull’omicidio stradale lascia perplessi per le contraddizioni innestate nell’ordinamento a partire dalla revoca della patente per chiunque procuri anche indirettamente una prognosi grave, superiore a 40 giorni, per esempio facendo cadere un pedone o un ciclista. Ma è sul fronte penale che le cose sono ancora più complicate. Nel caso dell’omicidio stradale aggravato dall’uso di droga e tanto alcol le pene sono state pesantemente inasprite. Ma questa previsione vale solo se il conducente è a bordo di un veicolo a motore. Il ciclista ubriaco, evidenzia la circolare trentina, se anche procura un gravissimo sinistro stradale non incorre nell’aggravante speciale per alcol e droga. «Trattandosi di ipotesi di nuovi reati colposi», prosegue l’istruzione trentina, «non potrà applicarsi la disciplina del reato continuato anche se il trasgressore verrà denunciato per altre violazioni previste dal codice stradale». Per dimostrare lo stato di grave alterazione da alcol e droga sarà però necessario ricorrere a riscontri analitici di natura tecnica. E la riforma ha ammesso la possibilità di attivare dei meccanismi coattivi per costringere il pirata della strada a sottoporsi agli accertamenti medici. A parere della procura, però, non sarà possibile comunque ordinare un prelievo ematico coattivo. Lo vieta espressamente la Carta costituzionale, all’art. 13. «Per legge», prosegue la nota, «possono essere autorizzati prelievi di capelli e di mucosa del cavo orale, ma non del sangue». In ogni caso all’indagato dovrà essere dato l’avviso che ha facoltà di farsi assistere da un difensore. Circa l’alterazione da droga poi resta necessario documentare anche l’attualità dell’alterazione. Non solo la presenza delle sostanze stupefacenti. In caso di concorso di colpa sia da parte della vittima del sinistro che da parte di terzi la pena potrà essere diminuita fino alla metà. Le ipotesi sanzionatorie più gravi ammettono sia l’arresto obbligatorio in flagranza che il fermo di polizia e l’applicazione della custodia cautelare in carcere, prosegue la circolare. Per quanto riguarda le lesioni personali lievi resta la competenza del giudice di pace. Per quelle gravi e gravissime subentra la procedibilità d’ufficio e la competenza del tribunale. L’aggravante della fuga, innestato in coda ai nuovi articoli 589-bis c.p. e 590-bis c.p., a parere della procura difetta di coordinamento con il codice stradale con la conseguenza che l’arresto in flagranza di omicidio stradale non potrà essere neutralizzato dal comportamento collaborativo del trasgressore.
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