a cura di Sonia Lazzini

La bozza di decreto legislativo appena licenziata, accanto ad una vera rivoluzione di tutto il comparto degli appalti pubblici e delle concessioni, ci riserva alcune novità anche in materia di obblighi assicurativi.

Qui di seguito un breve riassunto di tutte le principali modifiche che riguardano fideiussioni  e assicurazioni a cui subito seguirà il commento sulla garanzia provvisoria (tenendo conto che si tratta delle primissime osservazioni):

  • Tutti gli obblighi assicurativi sono nella norma primaria in quanto il regolamento di attuazione verrà totalmente abolito (non subito);
  • Estensione della richiesta di garanzia provvisoria, oltre ai settori ordinari, anche per gli appalti sotto soglia, per i settori speciali e per le concessioni e per i servizi tecnici;
  • la garanzia provvisoria non dovrà piu’ essere presentata secondo gli schemi tipo;
  • la sanzione pecuniaria di cui al soccorso istruttorio a pagamento non è piu’ garantita dalla cauzione provvisoria;
  • la fideiussione definitiva non potrà piu’ essere dimezzata in presenza di determinate certificazioni;
  • la fideiussione definitiva potrà essere escussa, in corso di validità del contratto, anche negli appalti di servizi e forniture e nelle concessioni;
  • non vi è traccia delle modalità di svincolo della fideiussione definitiva in caso di  convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza;
  • la fideiussione per la rata di saldo andrà presentata anche per gli appalti di servizi e forniture;
  • non vi è traccia della possibilità di erogare un’anticipazione negli appalti di lavori;
  • le fideiussioni , definitiva e rata di saldo, devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
  • al posto della garanzia globale di esecuzione, solo per l’esecuzione di lavori di particolare valore andrà presentata una nuova garanzia, denominata “extra costi”;
  • tutte le garanzie dovranno prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.
  • confermate le richieste di polizza Car e RC decennale postuma solo per gli appalti di lavori;
  • Scompare l’obbligo di presentare una polizza di Rct per il verificatore;
  • Resta l’obbligo di polizza di Rct per progettisti interni ed esterni;
  • Viene introdotto un obbligo di assicurazione per Rup;
  • Per le polizze Car, RC decennale,  dei progettisti e del RUP  non vi è obbligo di schema tipo.

Ed inoltre:

  • confermate le richieste di garanzie per la finanza di progetto;
  • richieste di garanzia definitiva  per il contratto di disponibilità;
  • richiesta di garanzia provvisoria per Cessione di immobili in cambio di opere;
  • Viene normato il cd “baratto amministrativo”(con problematiche assicurative connesse).

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