di Lucio Berno

Con la sentenza n° 1376 della Corte di Cassazioni, seppure con riguardo ad operazioni finanziarie, è stato condannato l’operatore che non ha impedito al proprio cliente di acquistare BOND ARGENTINI pur in presenza di un ordine fermo.

Mutatis mutandis, quando ci si trova nella condizione di un contratto palesemente inadeguato sulla base delle risposte ricevute in occasione della compilazione del questionario sull’adeguatezza, l’intermediario cosa dovrà fare? Sarà sufficiente dichiarare che il contratto non è adeguato? O lo si dovrà impedire?

Nella fattispecie, un investitore chiedeva l’annullamento o la risoluzione del contratto di investimento in bonds argentini stipulato con un istituto di credito, in quanto quest’ultimo si sarebbe limitato a segnalare che l’operazione (di acquisto di bonds argentini) non appariva adeguata e che, per tale ragione, non avrebbe voluto dare seguito all’ordine.

Il ricorso, respinto sia in primo che in secondo grado, è stato accolto dalla Suprema Corte in quanto il quadro normativo di riferimento (art. 21, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l’art. 28 del Regolamento CONSOB n. 1522 del 1998) evidenzia che la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (c.d. suitability rule).

Nel caso  la Banca si è limitata a rendere noto all’investitore che “con riferimento alle informazioni acquisite (….) la presente operazione non appare adeguata e per tale ragione non intende dar seguito all’ordine”. Si tratta, secondo la Corte, di avvertenze del tutto generiche, come tali inidonee a concretare l’adempimento dei complessi obblighi gravanti sull’intermediario finanziario. Tale carenza informativa assume, peraltro, particolare rilievo nel caso di specie considerato che erano titoli di una Paese prossimo al default finanziario, e per di più emessi, non dallo Stato, bensì da un ente locale territoriale; inoltre la propensione al rischio dell’investitore era medio-bassa e il cliente investiva nell’operazione la totalità dei propri risparmi.