di Antonio Ciccia Messina

Sconti obbligatori per i premi assicurativi se si monta la scatola nera o il blocco dell’auto per chi ha tasso d’alcool superiore al consentito; o anche se si fa ispezionare l’auto prima di stipulare il contratto. Ma non più sconti minimi fissati per legge: il bonus deve, però, essere significativo.

Sul sistema vigilerà l’Ivass. Sono queste le novità previste in alcuni emendamenti dei relatori al ddl Concorrenza (in discussione al senato, atto 2085), sui quali c’è il parere favorevole del governo. Altra novità riguarda gli sconti obbligatori per i residenti in aree ad alta sinistrosità non coinvolti in sinistri con colpa: si riduce da cinque a quattro anni il periodo necessario per avere lo sconto, durante il quale il contraente non deve aver causato sinistri.

Ma analizziamo il dettaglio degli emendamenti (si veda anche altro articolo in pagina) che saranno votati la settimana prossima.

SCONTI OBBLIGATORI

Lo sconto spetta di diritto e deve essere significativo, ma non c’è una soglia minima.

Sarà il mercato e le politiche commerciali della singola compagnia a determinare il bonus per l’assicurato.

Le condizioni che fanno scattare lo sconto sono tre e basta che ne ricorra una.

La prima riguarda chi acconsente a un ispezione del veicolo a spese dell’assicurazione prima della stipulazione del contratto: l’assicurazione può verificare le condizioni generali del veicoli e conservare il verbale di ispezioni per futuri confronti in caso di denuncia di sinistro.

Il secondo caso è quello della scatola nera. In questo caso può prendere l’iniziativa la compagnia o magari si tratta di meccanismi elettronici preinstallati. I dispositivi devono servire a raccogliere informazioni utili all’accertamento della dinamica dei sinistri e alla individuazione delle relative colpe. I requisiti tecnici delle apparecchiature devono essere stilati da un decreto ministeriale. Come nel primo caso si tratta di scontistica abbinata a misure anti frode.

La terza ipotesi fa anch’essa riferimento a dispositivi tecnologici, ma di natura preventiva per scongiurare che capitino sinistri: si tratta della disponibilità del contraente di installare, su proposta dell’impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore se il guidatore ha un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità della scatola nera e degli altri dispositivi sono a carico dell’impresa assicuratrice.

Tra i compiti dell’istituto di vigilanza del settore c’è la determinazione dello sconto, ma senza fissazione di una soglia minima inderogabile. Il ddl concorrenza scrive alcuni principi generali. Lo sconto deve essere significativo, cioè percentualmente rilevante. Lo sconto, insomma, deve poter fare la differenza per il portafoglio dell’assicurato.

A questo si accompagnano particolari obblighi informativi. Lo sconto deve essere evidenziato in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte dell’assicurato, si deve indicare il ribasso sia in valore assoluto sia in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

Altro tipo di sconto è collegato a un dato geografico, relativo alle aree a più alta sinistrosità.

Anche qui l’istituto di vigilanza è incaricato di alcuni adempimenti. Innanzitutto deve compilare, e aggiornare ogni due anni, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Poi, sempre l’Ivass, con proprio regolamento disciplina un ulteriore sconto, aggiuntivo e significativo, di cui potranno beneficiare da applicare ai soggetti residenti nelle province ad alta sinistrosità, che non abbiano provocato sinistri con colpa totale o parziale negli ultimi quattro anni e la cui macchina sia dotata di scatola nera. Anche per questo tipo di sconto si deve dare evidenza nei preventivi e nei contratti.

Tutti gli sconti devono essere pubblicati sui siti internet delle assicurazioni e sull’esatta applicazione degli stessi l’Ivass farà ispezioni. In caso di violazione, scatterà a carico della compagnia una sanzione pecuniaria amministrativa da 10 mila a 80 mila euro e, a favore dell’assicurato, la riduzione automatica del premio di assicurazione.

BOLLETTE

Altri emendamenti alle norme del ddl Concorrrenza in materia di energia chiariscono le modalità di realizzazione del sito per la comparazione delle tariffe. Inoltre si interviene sulle modalità di superamento del regime di maggior tutela, con più certezza sui tempi e prevedendo un intervento ministeriale nel caso in cui le condizioni necessarie al buon funzionamento del mercato non siano raggiunte già nel 2017.

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