A cura di Sonia Lazzini

Non vi è l’obbligo di osservare la normativa in tema di appalti pubblici (e nemmeno di richiedere le fideiussioni).

Inoltre nessuna norma di contabilità di Stato o del Codice dei contratti pubblici impone che gli atti indittivi di una procedura ad evidenza pubblica siano comunicati individualmente al precedente gestore del servizio a cui si riferisce la gara d’appalto o al titolare di un qualsivoglia diritto sui beni oggetto di alienazione da parte dell’ente pubblico proprietario.

Va comunque precisato che nella specie le norme del D.Lgs. n. 163/2006 non trovano applicazione, essendosi in presenza di un contratto attivo e contenendo le norme di contabilità di Stato disposizioni che garantiscono comunque un adeguato livello di tutela della par condicio fra i possibili concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipula di contratti attivi.

Nella trattativa privata non sono imposti moduli procedimentali predefiniti (l’art. 92 del R.D. n. 827/1924 prevede testualmente che “La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse”), essendo sufficiente che l’amministrazione sottoponga a tutti i potenziali aspiranti le medesime condizioni e non essendo invece richiesta la presentazione di offerte contestuali (come accade nelle procedure aperte e ristrette) e “in contraddittorio”.

E poiché nella specie sono state acquisite le proposte di due possibili aspiranti, l’art. 92 è stato rispettato.

La ricorrente non è invece legittimata ad invocare l’estensione della ricerca di mercato ad un numero più ampio di soggetti interessati, non essendo ammissibile un’azione popolare a tutela della legittimità dell’azione amministrativa.

Trattandosi di una procedura ad evidenza pubblica, ciò che rileva è il fatto che l’amministrazione non ha sottoposto ai possibili acquirenti condizioni diverse (ché in questo caso ne sarebbero risultati effettivamente violati i principi enunciati nel secondo motivo di ricorso), essendo il prezzo a base d’asta conosciuto da tutti i potenziali concorrenti.

Tar Marche, Ancona sentenza numero 163 del 18 marzo 2016