Pagina a cura di Daniele Cirioli 

 

Rimborso in un’unica soluzione, al 30 ottobre 2018 (quattro mesi dopo l’ultimo mese di Tfr in busta paga), per le piccole imprese che accederanno al finanziamento agevolato. A prevederlo, tra l’altro, è l’Accordo quadro sottoscritto il 20 marzo tra ministero dell’economia, ministero del lavoro e Associazione bancari d’Italia (Abi).

Tfr in busta paga. Prende il via con notevole ritardo l’operazione Tfr in busta paga. L’operazione è disciplinata dal dpcm n. 29/2015, pubblicato sulla G.U. n. 65/2015, in vigore dal 3 aprile. Da tale data ai lavoratori è data facoltà di richiedere l’erogazione della Quir (quota integrativa retribuzione), ossia della quota maturanda mensile di Tfr, scelta che resterà irrevocabile fino a giugno 2018.

I costi per le imprese. L’onere della monetizzazione del Tfr in busta paga ricadrà sulle imprese, tenute ad anticiparlo mensilmente, anziché conservarlo in azienda fino alla risoluzione del rapporto di lavoro (così avvantaggiandosi della c.d. funzione di «autofinanziamento»). A rimetterci, in particolare, le imprese con meno di 50 addetti che sono le uniche imprese che possono ancora oggi ritrovarsi in azienda il Tfr da usare come fonte di autofinanziamento, perché le imprese che hanno più di 49 addetti, invece, sono sempre costrette a liberarsene ogni mese: per versarlo a un fondo pensione (se il lavoratore è iscritto alla previdenza integrativa) o per versarlo al Fondo di Tesoreria dell’Inps (se il lavoratore non è iscritto alla previdenza integrativa).

Per evitare questo onere alle piccole imprese, la legge di Stabilità ha previsto due vie d’uscita alternative (a scelta dell’azienda):

a) la possibilità di fruire degli stessi sconti fiscali già previsti a loro favore in caso di scelta da parte dei lavoratori di versare il Tfr a un fondo pensione (e fruiti sempre e comunque dalle imprese con più di 49 addetti che, come detto, non possono più tenere il Tfr in azienda); si tratta delle c.d. «misure compensative»: deduzione fiscale (4-6% del Tfr) e sgravio contributivo dello 0,28%;

b) la possibilità di accedere a finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato (Inps).

Solo piccole aziende. Lo speciale finanziamento è rivolto esclusivamente alle piccole aziende, cioè quelle che hanno meno di 50 addetti, al fine, ovviamente, di fornire al datore di lavoro le risorse finanziare a erogare la Quir ai propri dipendenti che ne facciano richiesta. È il datore di lavoro a scegliere la banca e solo a essa potrà rivolgersi, anche in caso di successivi incrementi di finanziamento a ragione di nuove richieste di Quir da parte dei dipendenti. Per dimostrare il possesso del requisito dimensionale, le aziende presentano alla banca una specifica attestazione rilasciata dall’Inps (si attendono le istruzioni).

Il finanziamento. Nella sostanza il finanziamento consiste di una disponibilità creditizia, offerta dalla banca al datore di lavoro, destinata a essere utilizzata mensilmente per la copertura delle erogazioni del Tfr in busta paga (Quir). Praticamente, però, il modo in cui questa disponibilità creditizia è resa utilizzabile dalle aziende, lo stabilisce la banca (per esempio con una linea di credito, un fido, scoperto ecc.). La condizione «finanziaria-patrimoniale» dell’azienda non influisce sulla decisione del finanziamento; anzi alla banca non compete di verificare il «merito di credito» del datore di lavoro né al momento della stipula del finanziamento, né nelle successive fasi di suo utilizzo. L’importo complessivo del finanziamento dipende dalle Quir che il datore di lavoro deve erogare ai propri dipendenti. Pertanto l’importo resta stabile per tutta l’intera durata del periodo di finanziamento, fintantoché non si verifichino nuove istanze di liquidazioni di Quir da parte dei dipendenti oppure un aumento del valore delle Quir liquidate.

L’erogazione. Il finanziamento è previsto che venga reso disponibile al datore di lavoro in singole erogazioni mensili, nella misura certificata dall’Inps, a partire dal mese successivo alla data del contratto con la banca e, in ogni caso, non prima del 1° giugno 2015 per avere durata fino al 30 ottobre 2018 (quattro mesi dopo l’ultimo mese di competenza delle Quir, cioè giugno 2018). Ogni mese, dunque, l’Inps provvederà a inviare alle banche (prescelte dai datori di lavoro) singole certificazioni attestanti l’importo totale delle Quir che i datori di lavoro devono erogare ai dipendenti.

L’estinzione del finanziamento. L’ultimo giorno del finanziamento è anche quello di scadenza per il rimborso. Infatti, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018 l’importo totale del finanziamento. A tal fine, la banca notificherà una comunicazione al datore di lavoro in cui sarà specificato l’importo complessivamente dovuto, comprensivo di capitali e interessi e la data di rimborso. In tabella sono indicate i casi di risoluzione del finanziamento, previste nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale.

Rimborso anticipato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di uno o più lavoratori, anticipatamente rispetto alla data del 30 ottobre 2018, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare alla banca l’importo del finanziamento relativo alle Quir liquidate ai lavoratori che hanno cessato il lavoro. Il rimborso, in tal caso, avrà come scadenza la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Anche in tal caso la banca notificherà al datore di lavoro apposita comunicazione, in cui specifica la richiesta di restituzione parziale del finanziamento (capitale e interessi) sulla base di certificazioni dell’Inps che attestano le singole quote di Quir dei mesi precedenti per il lavoratore (uno o più di uno) che ha cessato il rapporto di lavoro.

Estinzione anticipata. Il datore di lavoro può anche chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento in corso. A tal fine deve farne esplicita richiesta alla banca, la quale procederà sulla base di specifica presa d’atto da parte dell’Inps della cessazione dell’invio delle certificazioni periodiche alla banca. L’estinzione avverrà il mese successivo a quello della richiesta.

Vietato distrarre i fondi. Il finanziamento può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle Quir ai propri dipendenti. Ed è previsto l’immediata interruzione nel caso venga accertato che, invece, sia stato utilizzato anche parzialmente per finalità diverse. In quest’ipotesi, il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato delle somme già fruite e dei relativi interessi, sulla base di una richiesta della banca.

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