di Daniele Cirioli 

Parte (con ritardo) l’operazione Tfr in busta paga. Per chi fa domanda ad aprile, l’erogazione della Quir (quota integrativa della retribuzione, cioè la quota mensile di Tfr) scatterà a maggio e resterà irrevocabile fino al mese di giugno 2018. Dovranno invece aspettare fino ad agosto per la prima liquidazione i dipendenti delle piccole aziende (meno di 50 addetti) che accedono al finanziamento assistito da garanzia.

A dare il via libera all’operazione monetizzazione del Tfr è il dpcm n. 29/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 di ieri e che entrerà in vigore il 3 aprile.

Tfr in busta paga

L’operazione, introdotta dalla legge di Stabilità del 2015, doveva operare per 40 mesi (da marzo 2015 a giugno 2018), ma il ritardo della pubblicazione del decreto attuativo determina lo slittamento di due mesi. Prima di tutto il decreto fissa l’ambito operativo, dando diritto di accedere alla liquidazione mensile del Tfr (definita Quir) a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione di: domestici; lavoratori del settore agricolo; lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o l’accantonamento presso soggetti terzi; dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento; dipendenti da datori autorizzati alla cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga (per i dipendenti in forza all’unità produttiva interessata); lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

 

L’opzione

L’opzione per la Quir può essere esercitata dai lavoratori dipendenti (titolari, cioè, di un contratto di lavoro subordinato) con diritto al Tfr in possesso di anzianità aziendale di almeno sei mesi, misurata dalla durata del rapporto di lavoro.

L’opzione è effettuata direttamente al proprio datore di lavoro, con la presentazione di apposita istanza debitamente compilata e validamente sottoscritta, da redigere in base al modello allegato al dpcm.

 

Per chi è iscritto

ai fondi pensione

L’eventuale iscrizione alla previdenza integrativa, in forma esplicita oppure in forma implicita, non è ostativa alla richiesta della Quir. In tal caso, precisa il decreto, durante il periodo di validità della richiesta di Quir, la partecipazione del lavoratore al fondo pensione prosegue, pur senza il versamento del Tfr, sulla base soltanto del pagamento dei contributi da parte dello stesso lavoratore e del datore di lavoro.

 

Lo stop alla Quir

Una volta fatta, la richiesta per la Quir non è più revocabile. Ciò significa che il lavoratore non potrà avere ripensamenti fino al 30 giugno 2018 salvo il caso, ovviamente, di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, ecc.). La liquidazione della Quir è invece interrotta a partire dal mese successivo di insorgenza di una delle seguenti condizioni e per l’intero periodo di sussistenza: sottoscrizione nel registro delle imprese di un accordo di ristrutturazione dei debiti; iscrizione nel predetto registro di piano di risanamento; autorizzazione ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga; sottoscrizione di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

 

Liquidazioni

da maggio e agosto

Il decreto stabilisce che la richiesta di Quir è «efficace e l’erogazione è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza». La regola vale per tutte le aziende e determina un’operatività del Tfr in busta paga a partire da maggio fino a giugno 2018. Posto, infatti, che il decreto entra in vigore il 3 aprile, è soltanto dal prossimo mese che i lavoratori potranno validamente presentare le richieste ai datori di lavoro.

Un ulteriore ritardo, ma solo nella liquidazione, è poi previsto per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro con meno di 50 addetti che intendono accedere al finanziamento assistito da garanzia. In tal caso, infatti, il decreto stabilisce che tali datori di lavoro «effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Quir a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza». Ciò sembra affermare (salvo diverse istruzioni che potrebbero arrivare dal ministero del lavoro e dell’economia e dall’Inps) lo slittamento della sola «liquidazione» in busta paga del Tfr, ma non dell’operatività dell’anticipazione. Ad esempio, se la domanda di Quir viene presentata ad aprile 2015, il lavoratore avrà diritto al Tfr mensile in busta paga da maggio 2015 fino a giugno 2018, ma con la prima liquidazione ad agosto 2015, cioè «dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza» (maggio 2015), comprendendo i tre mesi di arretrato (maggio/luglio).

 

Tassazione piena

Il decreto, ancora, conferma che la Quir è assoggettata a tassazione ordinaria e che non sono dovuti i contributi previdenziali. Precisa, infine, che la Quir non rileva ai fini del calcolo della tassazione separata e che non rileva neppure ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per l’applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale di 960 euro per chi è in possesso di un reddito non superiore a 24mila euro.

© Riproduzione riservata