L’art. 144 cod. ass. stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile.
La norma ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall’art. 144 cod. ass., quella prevista dall’art. 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto; quella prevista dall’art. 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato.

Essa infatti ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo.
Per costante e unanime orientamento il “responsabile” di cui è menzione nell’art. 18 L. 990/69 (art. 144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all’art. 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri.
A tale regola si può fare eccezione nei soli casi previsti dalla legge, ovvero:
– quando il veicolo sia dato in usufrutto, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l’usufruttuario (art. 2054, comma 3, c.c.);
– quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l’acquirente (art. 2054, comma 3, c.c.);
– quando il veicolo sia stato concesso in leasing, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l’utilizzatore (art. 91 cod. strada);
– quando il veicolo abbia circolato prohibente domino, nel qual caso litisconsorte necessario sarà il conducente, non essendo configurabile in tal caso una responsabilità civile del proprietario (combinato disposto degli artt. 2054, comma 3, ultimo periodo, e 122, comma 3, cod. ass.).
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi.
Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dal terzo comma dell’art. 2054 c.c.
Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre il mezzo assicurato; ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti.
Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.
V’è da aggiungere, per completezza, che in teoria il contratto di assicurazione potrebbe espressamente attribuire all’assicuratore un diritto di “regresso” nei confronti del contraente, anche quando la polizza sia stata stipulata per conto altrui: tale pattuizione, ovviamente lecita ex art. 1322 c.c., non avrebbe però nulla a che vedere con l’istituto di cui all’art. 18 L. 990/69, e costituirebbe una garanzia atipica assimilabile alla fideiussione: con la conseguenza che il contraente, in quanto coobbligato solidale con la persona responsabile ad assicurata rispetto alla pretesa di regresso dell’assicuratore, in mancanza di una norma ad hoc non potrebbe mai essere ritenuto litisconsorte necessario.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 2 dicembre 2014 n. 25421