Il 31/3 scade il termine per comunicare i dati sanitari

 Pagina a cura di Carla De Lellis 

Appello dell’Inail sui dati sanitari rilevanti sulla sicurezza del lavoro. Scade il 31 marzo, infatti, il termine per comunicare i dati attinenti alla sorveglianza sanitaria svolta nell’anno 2014. Il nuovo adempimento, a regime dallo scorso anno, ricade sul medico di fabbrica (ossia medico competente) che deve inviare all’Inail i dati aggregati sanitari e quelli di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica dal portale dell’Inail. Omettere l’adempimento comporta l’applicazione di una sanzione da 1.096 a 4.384 euro.

Medici in prima linea. L’adempimento è stato introdotto dal dm 9 luglio 2012 (successivamente modificato dal dm 6 agosto 2013) che ha individuato i contenuti della cartella sanitaria e di rischio nonché, appunto, le modalità per la trasmissione annuale al servizio sanitario degli stessi contenuti, come è obbligato a fare il medico competente (o di fabbrica) per effetto dell’art. 40 del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008). Dunque l’adempimento è a carico del medico competente: tale è definitivo, dal T.u. sicurezza, il medico sia in possesso di uno di titoli e requisiti, formativi e professionali (indicati sempre dal T.u. sicurezza) nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria nella propria azienda, nonché per tutti gli altri compiti previsti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro, tra cui collaborare ai fini della valutazione dei rischi. In primo luogo, dunque, il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione rischi, anche per la programmazione, se necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e peculiari modalità organizzative del lavoro.

Trasmissione online. L’Inail ha predisposto un applicativo web in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dal dm 9 luglio 2012. Il primo passo consiste nella registrazione, da parte del medico competente, al portale Inail, attraverso la quale accede all’applicativo. Successivamente il medico procede all’associazione con l’unità produttiva di riferimento. Se questa non fosse già presente nell’archivio Inail, il medico può effettuarne l’inserimento. Al termine di queste operazioni, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio.

Ai medici che hanno effettuato la comunicazione per l’anno 2013, la procedura permette facoltativamente l’importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l’anno 2014. Una volta inoltrata una comunicazione, restano possibili eventuali modifiche come, per esempio, le associazioni (aziende – Unità produttive) e i dati relativi all’allegato 3B di ogni comunicazione effettuata. Una volta scaduti i termini, e cioè dal 1° aprile al 31 dicembre di ogni anno, è possibile inserire le comunicazioni dell’anno in corso che resteranno conservate nelle pratiche in lavorazione con la possibilità di eventuali modifiche. Pertanto, dal 1° aprile sarà possibile già precaricare i dati relativi all’anno 2015.

Sanzioni pesanti. Il medico che non ottemperi alla comunicazione corre il rischio di dover pagare una sanzione d’importo da 1.096 e 4.384 euro (trattandosi d’inadempienza effettuata successivamente al 1° luglio 2013, data a partire dalla quale opera la rivalutazione delle sanzioni sulla sicurezza del 9,6% come previsto dal dl n. 76/2013).

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