di Federico Unnia 

Al settore del trasporto valori, effettuato prelevando in contenitori chiusi e sigillati, somme di denaro poi trasportate e depositate presso propri caveau prima della consegna all’Istituto di credito, si applica il paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di trasporti di containers, secondo cui la responsabilità risarcitoria del vettore per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi dichiarati all’imbarco va esclusa quando vi sia la prova che l’integrità dei sigilli o di altri analoghi sistemi di sicurezza sia stata constata all’arrivo, trattandosi di prova necessaria e sufficiente per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore stesso, ovvero di suoi dipendenti o preposti.

E’ questo il principio con il quale, richiamandosi ad un precedente sancito dalla Corte di Cassazione (sentenza 12.7.2007 n. 15589), il Tribunale di Milano (Sez 7° civile, sentenza n.60023/2009 del 25.9.2014, Giudice S.

Nicotra) ha rigettato la domanda di Scarpe&Scarpe contro Mondialpol, con la quale si lamentava l’ammanco di oltre 2 milioni di euro nei trasporti dei valori eseguiti fra il 2001 ed il 2006 da diversi punti vendita della società verso le banche destinatarie.

La responsabilità dell’ammanco veniva addebitata in base ad una presunta pluralità di appropriazioni del personale di Mondialpol che aveva eseguito i trasporti e da qui la richiesta di condanna per responsabilità del vettore e per responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. per il fatto illecito dei dipendenti. Il Tribunale di Milano ha invece negato la responsabilità di Mondialpol, difesa in giudizio da Olimpio Stucchi e Paola Gobbi dello Studio UnioLex – Stucchi & Partners, sotto ogni profilo ritenendo non sussistere alcuna prova che gli ammanchi fossero avvenuti nel periodo in cui i plichi erano stati presi in consegna dall’operatore del trasporto. Inoltre, nessun segno evidente d’infrazione era stato denunciato così come nessuna contestazione diretta era stata sollevata dall’istituto di credito al momento della ricezione dei contenitori. In sostanza, la prestazione risultava essere stata eseguita nel pieno rispetto delle condizioni concordate nel contratto d’appalto di servizio, venendo meno ogni elemento oggettivo che avvalorasse la tesi della sottrazione del denaro mancante fosse avvenuta nella fase di prelievo e trasporto e quindi prima dell’immissione in cassaforte.