di Luigi Mandolesi consigliere nazionale Cndcec delegato alla fiscalità 

 

Il d-day del mod. 730 precompilato è ormai alle porte. Manca infatti meno di un mese al 15 aprile 2015, data in cui la dichiarazione precompilata «vedrà la luce» (si ricorda, soltanto su internet) e dipendenti e pensionati potranno scaricarla e inviarla all’Agenzia delle entrate (con o senza modifiche) con il «fai da te» (richiedendo alla stessa Agenzia o all’Inps i codici Pin per accedere all’area autenticata) ovvero avvalendosi di Caf o professionisti abilitati (tra cui i commercialisti) al rilascio del visto di conformità.

Si tratta, come indicato nella stessa legge istitutiva, di un avvio sperimentale, dovuto principalmente alla mancanza dei dati relativi alle spese mediche, che pertanto dovranno essere inseriti nella precompilata da parte dello stesso contribuente o dell’intermediario abilitato.

Stando ai dati forniti dalla stessa Agenzia delle entrate, per il 2015 viene stimato che su circa 20 milioni di 730 precompilati, il 71% di essi avranno bisogno di essere integrati.

La novità risulta sicuramente apprezzabile, perché va nella direzione della semplificazione. Non mancano, tuttavia elementi di forte criticità che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha, sin da subito, segnalato nelle sedi istituzionali in cui è stato audito. Mi riferisco, in particolar modo, alla norma che in caso di visto di conformità infedele sul mod. 730 (anche non precompilato dall’Agenzia delle entrate) assoggetta i professionisti e i Caf a una somma pari all’imposta, agli interessi e alla sanzione che sarebbe a carico del contribuente.

Norma di cui il Cndcec ha chiesto l’eliminazione in considerazione del suo palese contrasto con i principi di capacità contributiva e d’indisponibilità del tributo, ma che purtroppo è stata confermata nel testo definitivamente approvato del decreto sulle semplificazioni, pur avendo la Commissione Finanze e Tesoro del Senato espresso parere negativo sulla stessa, in linea con le critiche avanzate dal Cndcec nel corso dell’audizione.

Le criticità derivanti da quest’ultima norma si ripercuotono anche sulla copertura assicurativa obbligatoria di cui Caf e professionisti devono dotarsi per il rilascio del visto di conformità sul mod. 730. Sono state, infatti, le stesse imprese assicuratrici a sollevare dubbi sull’estensibilità della garanzia anche alle somme corrispondenti alle imposte e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Al fine di uscire dall’impasse venutasi a creare circa l’assicurabilità di tale rischio derivante dall’attività di rilascio dei visti di conformità, il Cndcec si è fatto promotore dell’attivazione di un Tavolo tecnico tra Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), Agenzia delle entrate, Caf e, ovviamente, noi commercialisti.

Nella riunione tenutasi lo scorso 11 marzo i rappresentati dell’Ivass si sono impegnati a sciogliere, in pochi giorni, la riserva circa la possibilità di stipulare polizze assicurative che garantiscano anche le somme corrispondenti alle imposte e agli interessi.

Laddove tale riserva, come da più parti auspicato, sia sciolta in senso positivo, è evidente che il passo successivo sarà quello di mantenere a livelli ragionevoli i premi assicurativi di tali polizze al fine di permettere a tutti i professionisti, anche quelli meno «strutturati», di poter svolgere l’attività di rilascio dei visti di conformità sui modelli 730.

A tal fine, il Cndcec si farà promotore della stipula di una convenzione a livello nazionale che possa servire da «calmiere» del costo della polizza, che possa essere utile anche ai giovani colleghi impegnati nella predetta attività.

Considerate infine le rilevanti responsabilità derivanti dal rilascio dei visti sul 730, è opportuno che gli studi professionali che operano quali centri di raccolta per i Caf accertino che, negli accordi contrattuali interni, questi ultimi, quali diretti responsabili del rilascio del visto di conformità, per il tramite del loro rappresentante dell’assistenza fiscale, non retrocedano ai professionisti del centro di raccolta dette responsabilità.