di Benedetta Pacelli 

Nessun obbligo di assicurazione per i camici bianchi. Per lo meno fino a quando non sarà emanato il regolamento che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. E di conseguenza «non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa».

Dopo la posizione della Fnomceo, la Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri, ci pensa un parere (n. 486/15) del Consiglio di stato a dare una spiegazione giuridica su una materia oggetto di numerosi polemiche.

La pronuncia dei giudici di Palazzo Spada arriva, infatti, in risposta a un quesito posto dal ministero della salute, su sollecitazione della stessa Federazione dei medici, nel quale si chiedeva se la mancata stipula della polizza da parte dei professionisti, non per negligenza ma per inadempienza del governo, costituisse illecito disciplinare e quindi fosse oggetto di sanzioni come prevede la norma. È la stessa legge di riforma delle professioni (dpr 137/12), e poi il successivo decreto Balduzzi (n. 158/12), a prevedere l’obbligo anche per le professioni sanitarie di stipulare una polizza per i danni derivanti dall’esercizio della professione, precisando che il mancato assolvimento avrebbe costituito appunto illecito . A disciplinare la materia un Dpr che avrebbe dovuto agevolare la copertura assicurativa per le specialità a rischio, circoscrivere le responsabilità dei camici bianchi e limitare i costi dei risarcimenti. Il tutto per essere pronti per agosto 2014, data a partire dalla quale, dopo diversi slittamenti, anche per i camici bianchi scattava il nuovo adempimento. Nulla di fatto però, con il risultato di lasciare il mercato privo di una regolamentazione con premi alle stelle e polizze elevatissime specie per alcune specialità mediche.

Proprio per questo la pronuncia del Cds fa tirare più di qualche sospiro di sollievo, visto che «l’obbligo di assicurazione ( ) non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del Dpr previsto dal capoverso dell’art. 3 del Dl 13 settembre 2012, n. 158».

«Siamo soddisfatti di questo parere», ha dichiarato a ItaliaOggi Luigi Conte, consigliere delegato in materia, «che oltretutto conferma ciò che dicevamo da mesi ormai. Questo non vuol dire che non vogliamo assicurarci, tutt’altro. Accettiamo l’obbligo ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di potervi adempiere. Ora non resta che attendere il provvedimento con la speranza che arrivi senza altri rinvii. Anche perché già sappiamo che ci sarà da aspettare ancora un po’ prima che alcune sue previsioni, come il fondo per i rischi sanitari, possa essere concretamente operativo». Una delle novità principali del provvedimento è infatti la creazione di un Fondo pensato per garantire idonee coperture assicurative per chi opera nelle aree a rischio (ginecologia, chirurgia, ortopedia e anestesia), più di altre sottoposte a premi elevatissimi. Il Dpr è ora in Consiglio di stato che secondo alcune indiscrezioni lo licenzierà a breve.

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