Per l’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta dal lavoratore verso il datore, deve ritenersi proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale, mentre si può ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale solo quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, senza che la semplice prospettazione dell’inosservanza del precetto dettato dall’art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente deponga in modo univoco per la proposizione dell’azione contrattuale; comunque, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell’ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, il dettato dei primi tre commi dell’art. 10 della legge stessa comporta che, allorquando il dipendente che abbia ricevuto, o che abbia diritto a ricevere, dall’I.N.A.I.L. le prestazioni previdenziali previste per l’infortunio subito, agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno ulteriore (cosiddetto danno differenziale) la sua pretesa è necessariamente ricollegabile solo alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro.

Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev’essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice; tali criteri devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia; la relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.

In caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 16 ottobre 2014 n. 21917