di Daniele Cirioli 

 

Dimezzati i tempi di prepensionamento presso i fondi pensione. Se si perde il lavoro, infatti, si potrà chiedere e ottenere la pensione integrativa dieci anni prima di quella pubblica. A stabilirlo è l’art. 15 del ddl sulla concorrenza che, modificando il dlgs n. 252/2005 (riforma previdenza integrativa), ha ridotto da 48 a 24 mesi la durata dell’inoccupazione che consente di avere la liquidazione anticipata della rendita e, soprattutto, ha fissato l’età di prepensionamento pari a dieci anni in meno (oggi cinque) di quella prevista per la pensione pubblica. Il ddl concorrenza, inoltre, elimina i vincoli dei contratti collettivi alla portabilità della posizione contributiva tra i fondi pensione e allarga la platea dei partecipanti ai fondi con contribuzione definita.

 

Una pensione fai-da-te. La prima novità tocca le regole sul prepensionamento, cioè i requisiti per avere in anticipo la pensione integrativa che è la prestazione tipica dei fondi pensione. Oltre a questa rendita, poi, i fondi pensione erogano anche una prestazione in capitale, sempre all’età di pensionamento, oppure durante la vita lavorativa, sotto forma di anticipazione o di riscatto di quanto è stato accumulato e guadagnato con i rendimenti presso il fondo pensione (ciò che va a costituire la propria posizione contributiva). Due i requisiti per la pensione integrativa: a) contributivo, pari ad almeno cinque anni; b) anagrafico, cioè l’età, uguale a quella che consente di ottenere la pensione pubblica.

 

In pensione prima. In caso di perdita del lavoro che comporti l’inoccupazione per un certo periodo di tempo, i fondi pensione disciplinano una sorta di prepensionamento, ossia consentono di accedere alla pensione tempo prima di quella ordinariamente prevista, mediante uno sconto del requisito d’età. Oggi, il periodo d’inoccupazione che dà diritto a tale anticipo della pensione è fissato in 48 mesi e lo sconto del requisito d’età è di cinque anni; il ddl concorrenza riduce il periodo di inoccupazione a 24 mesi e aumenta lo sconto d’età a dieci anni.

 

Portabilità senza limiti. Il diritto di portabilità è la facoltà, riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti a un fondo pensione, di trasferire la propria posizione individuale maturata in altro fondo pensione, esercitabile dopo che sia trascorso il periodo minimo di permanenza (nel fondo dal quale ci si intende trasferire) di due anni. Oggi, tra l’altro, è previsto che, in caso di esercizio di tale facoltà, il lavoratore ha diritto al versamento del tfr maturando, nonché dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali». Il ddl concorrenza elimina l’ultimo periodo indicato, con l’effetto di cancellare ogni possibile condizionamento da parte della contrattazione collettiva alla portabilità (cosa che avveniva in particolare in presenza di fondi pensione chiusi e/o aziendali).

 

Iscritti variegati. Infine, con l’introduzione di una nuova norma (il comma 3-bis all’art. 3 del dlgs n. 252/2005), il ddl concorrenza amplia la platea dei soggetti che possono iscriversi ai fondi pensione che operano con il principio della contribuzione definitiva (sono i fondi per i quali il lavoratore sa quanto paga, ma non sa quanto sarà la pensione). Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce che è possibile per questi fondi pensione prevedere l’adesione collettiva o individuale «di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all’art. 2, comma 1», vale a dire dipendenti, pubblici e privati; parasubordinati; lavoratori autonomi e liberi professionisti; soci di cooperative; casalinghe.