L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento recante sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio (di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private).

L’art. 134 del Codice delle assicurazioni, così come modificato dall’art. 32, comma 2, del DL. 24/01/2012, convertito in L. 24/03/2012, n. 27, ha introdotto la c.d “dematerializzazione degli attestati di rischio”, la cui finalità è quella di una semplificazione, mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea, di rendere più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto e creare un rilevante strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio.
Al fine di adeguare l’attuale regolamentazione in materia di attestati di rischio alla normativa su indicata, viene sottoposto alla procedura di pubblica consultazione il testo del nuovo Regolamento che sostituisce il Regolamento ISVAP n. 4/2006 oggi vigente.
Tenuto conto dell’impatto tecnico e organizzativo che la nuova regolamentazione comporta, avuto riguardo, in particolare, alla predisposizione di nuove procedure e all’eventuale adeguamento delle infrastrutture tecnologiche da parte delle imprese, l’IVASS ha istituito un apposito tavolo tecnico con l’ANIA e rappresentanti di diverse imprese al fine di acquisire osservazioni e proposte.
Anche tenendo conto dei contributi resi, l’Istituto ha predisposto il presente schema di regolamento che introduce, tra altro, nuove garanzie e misure a sostegno degli assicurati, quali, ad esempio, l’obbligo di consegna dell’attestato di rischio anche al proprietario del veicolo, o altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente, ed una puntuale informativa agli interessati al fine di supportarli nel delicato passaggio normativo, salvaguardando al meglio anche quella parte di assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici.
La pricipali novità normative recepite nel nuovo regolamento riguardano:

– il contenuto dell’attestato di rischio, che deve prevedere l’indicazione della tipologia del danno pagato, specificando se trattasi di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (sia cose sia persone);
– l’obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in una banca dati elettronica le informazioni riportate negli attestati di rischio;
– l’obbligo di consegna dell’attestato agli assicurati, in forma elettronica in luogo dell’attuale rilascio in forma cartacea al domicilio degli stessi;
– l’acquisizione diretta dell’attestato da parte dell’impresa, dalla citata banca dati, in sede di stipula dei nuovi contratti;
– le competenze dell’IVASS in materia di controllo ed accertamento dell’inosservarza delle norme, chiamata a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati.

Più in dettaglio, avuto riguardo alle principali modifiche normative intervenute rispetto alla regolamentazione previgente, il presente schema di regolamento prevede:
Art. 2 – Il contenuto dell’attestato di rischio è stato modificato inserendo informazioni aggiuntive quali: l’indicazione della tipologia di danno secondo la distinzione tra danno a cose, a persone o misto – sia persone sia cose; il codice fiscale del contraente, il nominativo ed il codice fiscale del proprietario o di altro avente diritto;
Art. 3 – La decorrenza e la durata del periodo di osservazione ai fini dell’applicazione delle regole evolutive della classe di merito (sia aziendale che CU), sono rimaste invariate rispetto all’attuale normativa.
Per quanto concerne le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) le stesse saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS. Come previsto dall’art. 13 del presente regolamento, fino all’entrata in vigore del citato Provvedimento rimarranno in vigore le regole evolutive previste nell’all. 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.
Art. 4 – La banca dati può essere detenuta da enti pubblici, ovvero, qualora già esistente, da enti privati. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS verrà stipulata una Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati nonché l’accesso gratuito e senza limitazioni da parte dell’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, alle informazioni presenti nella Banca dati.
I dati presenti nella Banca dati devono essere trattati nel rispetto dei principi stabiliti nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5 – Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione della Banca dati degli attestati di rischio saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS;
Art. 6 – Viene data integrale applicazione all’obbligo di consegna da parte dell’impresa dell’attestazione sullo stato del rischio anche agli altri aventi diritto, se diversi dal contraente (proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente nel caso di patto di riservato dominio, locatario nel caso di locazione finanziaria).
Art. 7 – L’articolo stabilisce le nuove modalità ed i tempi di consegna dell’attestato di rischio telematico:
? la consegna dell’attestato di rischio avviene per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto;
? l’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come già disciplinato dall’art. 38bis del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
? è previsto, inoltre, che il contraente possa richiedere modalità di consegna telematiche aggiuntive tra quelle indicate dall’impresa (es: posta elettronica o app per smartphone o tablet/ altri dispositivi multimediali, social network ecc.);
? le medesime modalità di consegna sono previste anche per gli altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente. Tenuto conto dell’impatto organizzativo legato all’adeguamento da parte delle imprese delle procedure informatiche necessarie per il recepimento di tale ultima previsione, è stato previsto, come termine ultimo, la data del 31 ottobre 2015 per adempiere all’obblighi statuiti;

? al fine di rendere una puntuale informativa agli assicurati, le modalità di consegna devono essere rese note mediante pubblicazione sulla home page del sito internet dell’impresa nonché, per iscritto, in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
? data la specificità dei contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore, la consegna degli attestati di rischio avviene su richiesta dal contraente;
? al fine di supportare al meglio gli assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici è previsto che, qualora abbiano stipulato un contratto r.c.auto tramite intermediari, possano ottenere da quest’ultimi, una stampa dell’attestato di rischio. Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa ma non assolvono all’obbligo di consegna telematico da parte delle imprese né possono essere utilizzati dagli assicurati in sede di stipula di un nuovo contratto.
Art. 9. – All’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto l’attestazione sullo stato del rischio è acquisito direttamente dall’impresa per via telematica, attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Sono state introdotte norme di salvaguardia per l’assicurato qualora, all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati. In tal caso l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il contratto le imprese verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dello stesso. Ciò al fine di consentire l’immediata stipula del contratto anche nell’ipotesi di un erronea alimentazione della Banca Dati, circostanza non imputabile all’assicurato.
Art. 11. – Ai fini dell’accertamento dell’inosservanza delle norme sull’alimentazione della Banca Dati, ai sensi del comma 1 dell’art. 317 del Codice delle assicurazioni private, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l’IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l’inosservanza delle norme sull’alimentazione della banca dati.
Art. 12. – “Norme transitorie e finali”. In considerazione dei rilevanti cambiamenti derivanti dal passaggio da un “sistema di gestione cartaceo” degli attestati di rischio ad un “sistema informatizzato”, sono state previste norme transitorie, tese a fornire agli assicurati la necessaria informativa ed a tutelarli da eventuali imprevisti che possono derivare, in particolar modo nel primo anno di popolamento della Banca dati, da una gestione degli attestati di rischio interamente informatizzata.
Art. 13. – L’entrata in vigore del presente regolamento è prevista con riferimento ai contratti in scadenza dal 1° luglio 2015. Pertanto, alla luce delle disposizioni su richiamate, la Banca dati, dal 1° giugno 2015, dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi a tali contratti.
Fino all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS, di cui all’art. 3 del presente Regolamento, rimarranno in vigore le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.
Per quanto riguarda l’impatto del nuovo Regolamento, a fronte di un iniziale onere per le imprese, derivante dagli adeguamenti necessari per la gestione informatizzata dell’attestato di rischio, è attesa una significativa riduzione dei costi, diretta ed indiretta, nello svolgimento complessivo dell’attività.

Il primo vantaggio si esprime in termini di risparmio economico derivante dalla riduzione della carta stampata, dei costi postali per la consegna dell’attestato, dalla semplificazione delle modalità di archiviazione, etc. Inoltre, la dematerializzazione dell’attestato di rischio rappresenta un importante strumento per contrastare le frodi, in sede assuntiva, collegate con la falsificazione degli attestati cartacei. L’ultilizzo di strumenti informatici permette una maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti e rende più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto, sollevando, nel contempo, gli assicurati dall’adempimento, fino ad oggi a loro carico, di consegna dell’attestato di rischio all’assicuratore in sede di stipula del contratto.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all’IVASS entro il 6 aprile 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: attestato_di_rischio@ivass.it