Il caso

Il pagamento dell’indennizzo alla società
proprietaria del veicolo noleggiato potrebbe
sembrare circostanza ovvia ma in realtà non lo è

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 262 – marzo 2015

Il fatto

Tizio prende a noleggio un veicolo con un normale contratto di nolo senza conducente e lascia il veicolo in sosta con le porte aperte e le chiavi inserite nel cruscotto. Il veicolo viene rubato e la società proprietaria del mezzo richiede l’indennizzo alla propria  compagnia assicuratrice in quanto il bene era coperto da apposita polizza furto. La compagnia nega l’indennizzo.
La società noleggiante cita in giudizio l’assicuratore che contesta la debenza dell’indennizzo.Il Tribunale di primo grado respinge la domanda della società attorea ritenendo applicabile al caso di specie, il disposto dell’art. 1990  comma 1 c.c.
Viene interposto appello alla sentenza del Tribunale e anche l’impugnazione viene respinta  dalla Corte d’Appello interessata del gravame.
La società noleggiante propone dunque ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado e ottiene soddisfazione in quanto la Suprema Corte con sentenza n. 1430 pubblicata il  27 gennaio di quest’anno, accoglie il ricorso e  rinvia la decisione alla Corte d’Appello per la riforma dell’impugnata pronuncia.CONTENUTO A PAGAMENTO
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