La struttura della responsabilità aquiliana presuppone che l’attore fornisca la prova del danno, di cui chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, e cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso (restando, quindi, un danno-conseguenza che non coincide con l’evento, che è un elemento del fatto produttivo del danno).
Sennonché tale principio è stato rispettato dalla sentenza impugnata che ha riconosciuto il danno in favore dell’attrice prendendo come punto di riferimento le lesioni fisiche e i postumi permanenti del disturbo post-traumatico da stress ed ha determinato il quantum del danno biologico facendo riferimento alle tabelle e personalizzando il relativo importo.
Per quanto attiene invece alla lesione del rapporto parentale, perché ricorra quest’ultima è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse che è onere dell’attore allegare e provare; tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 5 dicembre 2014 n. 25729